In tema di fideiussione omnibus è esclusa l’applicazione dell’art. 1956 c.c. quando il nuovo credito è pressoché identico nell’ammontare al credito preesistente, ovvero nel caso in cui il mutuo venga stipulato per azzerare una pregressa esposizione debitoria derivante da altri titoli.
Non opera l’art. 1956 c.c. qualora il credito per cui la Banca abbia agito in via monitoria non rappresenta una nuova erogazione di credito, bensì una facilitazione richiesta dalla debitrice principale e di cui si sono avvantaggiati anche i garanti, per ripianare la pregressa esposizione debitoria che grava già sulla prima, ed inoltre, allorché che l’operazione creditizia era stata voluto dai garantiti al fine di evitare la segnalazione a sofferenza presso la CR stante lo sconfinamento dell’apertura di credito.
La mancata insorgenza di una più ampia esposizione debitoria per effetto di una nuova erogazione di un credito per permettere ad una società debitrice di rientrare dall’esposizione debitoria preesistente attraverso il suo pagamento dilazionato nel tempo non è idonea a configurare un comportamento contrario all’obbligo di correttezza e buona fede della Banca se a prescindere dalla stipula del nuovo mutuo, la debitoria sarebbe stata pressoché identica.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano con la sentenza n. 2313 del 15.09.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un fideiussore si una Società a r.l. conveniva in giudizio un Istituto creditizio promuovendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo ingiunto in suo danno dalla Banca per il mancato pagamento delle rate del mutuo stipulato dalla debitrice principale.
In particolare, il fideiussore riteneva che la Banca avesse concesso il finanziamento alla società senza acquisire il proprio preventivo consenso e pur conoscendo il peggioramento della condizione finanziaria della medesima garantita, ragion per cui chiedeva che fosse dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria e quindi revocato il provvedimento monitorio, con condanna della Banca al pagamento delle spese.
Si costituiva la Banca opposta sostenendo l’inoperatività dell’art. 1956 c.c. sostenendo che il credito per cui aveva agito in via monitoria non rappresentava una nuova erogazione di credito, bensì una facilitazione richiesta dalla debitrice principale e di cui si avvantaggiarono anche i garanti, per ripianare la pregressa esposizione debitoria che gravava già sulla prima, ed inoltre, che l’operazione creditizia era stata voluto dai garantiti al fine di evitare la segnalazione a sofferenza presso la CR stante lo sconfinamento dell’apertura di credito.
Il Giudicante ha ritenuto infondate le accuse avanzate dal fideiussore ritenendo che sebbene sorgesse giuridicamente una nuova obbligazione con la stipula del mutuo posto a fondamento della domanda monitoria, è pur vero che la sua concreta finalità era quella di evitare che la Banca richiedesse il pagamento immediato del debito pregresso derivante dal rosso di conto corrente e dall’inadempimento a precedente finanziamento, per cui alcuna applicazione potrebbe trovare la disciplina dettata ex art. 1956 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore.
Nel merito il Tribunale ha chiarito che la mancata insorgenza di una più ampia esposizione debitoria per effetto di una nuova erogazione di un credito per permettere ad una società debitrice di rientrare dall’esposizione debitoria preesistente attraverso il suo pagamento dilazionato nel tempo non è idonea a configurare un comportamento contrario all’obbligo di correttezza e buona fede che grava sulla banca se a prescindere dalla stipula del nuovo mutuo, la debitoria sarebbe stata pressoché identica.
Infine, per maggiore chiarezza argomentativa il Giudicante ha dichiarato che è esclusa l’applicazione dell’art. 1956 c.c. quando il nuovo credito è pressoché identico nell’ammontare al credito preesistente, ovvero nel caso in cui il mutuo venga stipulato per azzerare una pregressa esposizione debitoria derivante da altri titoli.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato l’opposizione con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca opposta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: OVE PREVISTO IL PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA, IL RAPPORTO SI QUALIFICA COME CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
I FIDEIUSSORI NON POSSONO CONTESTARE ALCUNA RAGIONE DI INVALIDITÀ DEL RAPPORTO PRINCIPALE
Sentenza | Tribunale di Salerno, Dott. Giuseppe Fortunato | 20.06.2016 | n.2971
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: SE PREVISTO PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI VALE COME CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
IL GARANTE PUÒ ECCEPIRE LA NULLITÀ DEL CONTRATTO SOLO PER CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE, ILLICEITÀ DELLA CAUSA O INESISTENZA DEL DEBITO
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Dott. Andrea Illuminati | 07.12.2015 |
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: È CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA SE VI SONO LE CLAUSOLE “A PRIMA RICHIESTA” E “SENZA ECCEZIONI”
I GARANTI NON POSSONO FAR VALERE LE ECCEZIONI INERENTI IL RAPPORTO GARANTITO
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Fausta Como | 13.03.2014 | n.4037
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