In riferimento alla validità della fideiussione prestata c.c. solo se la persona del fideiussore coincide con la persona del legale rappresentante della società di capitali si esclude l’operatività dell’art.1956 c.c. in quanto nel caso in cui la persona fisica del legale rappresentante della società debitrice chieda l’ulteriore credito implicitamente finisce con l’autorizzare, anche nella veste di fideiussore, e quindi in proprio, la concessione di nuovo credito.
L’operatività dell’art. 1956 c.c. è tuttavia esclusa quando il nuovo credito è pressoché identico nell’ammontare al credito preesistente: ad es. quando il mutuo viene stipulato per azzerare una pregressa esposizione debitoria derivante da altri titoli.
Nel caso in cui la stipula del mutuo posto a fondamento della domanda monitoria, abbia come mera finalità quella di evitare che la banca richieda il pagamento immediato del debito pregresso derivante dal rosso di conto corrente, il fideiussore non è liberato dalla garanzia in precedenza prestata, non essendo necessaria nemmeno un’espressa autorizzazione di quest’ultimo all’Istituto Creditizio, ove tale operazione si giustifica per permettere alla società debitrice di rientrare dall’esposizione debitoria preesistente attraverso il suo pagamento dilazionato nel tempo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano con la sentenza n. 2940 del 29/09/2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un fideiussore conveniva in giudizio una Banca promuovendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso in danno della garantita in forza del mancato adempimento da parte dell’obbligazione derivante da un contratto di mutuo stipulato lamentando che Banca aveva concesso credito alla debitrice principale senza acquisire il proprio preventivo consenso e pur conoscendo il peggioramento della condizione finanziaria della medesima chiedeva previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, che fosse dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria e quindi revocato il provvedimento monitorio, con condanna della banca al pagamento delle spese.
Si difendeva la Banca opposta sostenendo l’inoperatività dell’art. 1956 c.c., precisando che il mutuo chirografario non rappresentava una nuova erogazione di credito, bensì una facilitazione richiesta dalla debitrice principale e di cui si erano avvantaggiati anche i garanti, per ripianare la pregressa esposizione debitoria spiegando, poi, che la predetta operazione era stata voluta dagli obbligati, oltre che allo scopo di evitare la loro segnalazione a sofferenza presso la CR derivante dallo sconfino dell’apertura di credito, per consentire ai medesimi di beneficiare della restituzione del debito già esistente con una dilazione più lunga ed ad un tasso di interesse più contenuto rispetto a quello previsto nel contratto di conto corrente.
Il Giudicante, sul punto, ha osservato che in riferimento alla validità della fideiussione prestata c.c. solo se la persona del fideiussore coincide con la persona del legale rappresentante della società di capitali si esclude l’operatività dell’art.1956 c.c. in quanto nel caso in cui la persona fisica del legale rappresentante della società debitrice chieda l’ulteriore credito implicitamente finisce con l’autorizzare, anche nella veste di fideiussore, e quindi in proprio, la concessione di nuovo credito.
Sul punto Tribunale ha ritenuto infondata la domanda fideiussoria, ed ha chiarito che sebbene sia vero che l’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto trovare accoglimento, ricorrendo anche la conoscenza del sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice, è altrettanto vero che sebbene con la stipula del mutuo posto a fondamento della domanda monitoria è giuridicamente sorta una nuova obbligazione non si è tuttavia creata una più ampia esposizione debitoria laddove la sua concreta finalità, era quella di evitare che la banca richiedesse il pagamento immediato del debito pregresso derivante dal rosso di conto corrente.
Inoltre, per maggiore chiarezza il Giudice ha ritenuto che nel caso in cui la stipula del mutuo posto a fondamento della domanda monitoria, abbia come mera finalità quella di evitare che la banca richieda il pagamento immediato del debito pregresso derivante dal rosso di conto corrente, il fideiussore non è liberato dalla garanzia in precedenza prestata, non essendo necessaria nemmeno un’espressa autorizzazione di quest’ultimo all’Istituto Creditizio, ove tale operazione si giustifica per permettere alla società debitrice di rientrare dall’esposizione debitoria preesistente attraverso il suo pagamento dilazionato nel tempo.
Infine, in riferimento all’asserita nullità del contratto di conto corrente per illegittimità dei tassi di interesse applicati in violazione delle legge 108/96, il Giudice ha ritenuto parimenti infondate le domande attore per genericità, osservando in particolare ì che non sono state evidenziate con un sufficiente grado di precisione le nullità che in concreto si sarebbero verificate, né – avuto riguardo alla supposta usurarietà, non veniva indicato il tasso convenzionale pattuito ed il tasso soglia di riferimento.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande avanzate dal fideiussore con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
FIDEIUSSIONE: VI È AUTONOMIA DELLA GARANZIA RISPETTO ALL’OBBLIGAZIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE
PIENAMENTE VALIDA ED EFFICACIA ANCHE IN CASO DI INVALIDITÀ DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE
Sentenza | Tribunale di Trani, Dott. Giuseppe Gustavo Infantini | 18.11.2016 | n.1748
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: IL CONTRATTO DI GARANZIA È AUTONOMO RISPETTO ALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO GARANTITO
LA CLAUSOLA A PRIMA RICHIESTA QUALIFICA IL CONTRATTO DI GARANZIA COME AUTONOMO
Sentenza | Tribunale di Napoli, sesta sezione civile | 11.02.2014 | n.2133
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno