La deduzione di nullità delle fideiussioni, per aderenza al modello ABI, in ottemperanza al dictum della Cassazione (sentenza n. 29810 del 12.12.2017) che ne ha censurato la possibile portata “antitrust”, non può essere neppure scrutinata per contratti diversi da quelli “omnibus”. Per gli altri tipi di contratti, come ad esempio fideiussioni specifiche o garanzie a prima richiesta con oggetto unico e delimitato, non può essere comminata la sanzione della nullità, neppure se lo schema contrattuale sia riproduttivo del “modello ABI”.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Martini, con la sentenza n. 947 del 20 aprile 2020.
Il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi in relazione all’impugnazione della sentenza del giudice di prime cure di rigetto dell’opposizione a decreto ingiunti nei confronti degli stessi ottenuto dalla società di leasing appellata.
L’Organo Giudicante ha evidenziato che parte appellante ha lamentato l’errore del primo Giudice, laddove lo stesso ha accertato che le garanzie prestate non fossero fideiussioni ordinarie, ma contratti autonomi di garanzia.
Invero, a parere del Giudice relatore, la sentenza impugnata appare avere fatto buon governo dei principi consolidati dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo: “l’inserimento, in un contratto di fideiussione, della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale, di per sé sola, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché tale pattuizione è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione”.
Né valgono sul punto, perché poco significative, le argomentazioni proposte dagli appellanti, riferite al nomen juris utilizzato (“fideiussione”), ovvero al persistente carattere accessorio della garanzia.
Sotto un primo profilo, infatti, è evidente che la garanzia accede per definizione ad un’obbligazione principale; sotto altro aspetto, va evidenziato che la fideiussione bancaria normale ha natura satisfattoria, rispetto al mancato pagamento del debitore, mentre il contratto autonomo di garanzia ha funzione indennitaria, mirata cioè a garantire il creditore contro qualsiasi tipo di rischio di inadempimento da parte del debitore principale, escludendo così l’elemento dell’accessorietà dell’obbligazione.
Ne deriva, pertanto, la corretta qualificazione delle garanzie prestate, compiuta dal Tribunale, come ‘contratti autonomi’, con la conseguenza che, poiché la deroga all’art. 1945 c.c. fa venire meno il rapporto di accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione garantita, le eccezioni in teoria spettanti debitore principale, principalmente con riguardo alla quantificazione del credito del lessor , vanno respinte in limine, in quanto inammissibili.
In relazione all’ulteriore doglianza degli appellanti circa la nullità delle fideiussioni per aderenza al modello ABI e cioè in quanto ‘omnibus’, in ottemperanza al dictum della Cassazione (sentenza n. 29810 del 12.12.2017), avente ad oggetto il modello di garanzia predisposto dall’ABI ed oggetto di censura antitrust, è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda.
Sul punto, il Collegio ha osservato che non si tratta di fideiussioni omnibus, ma specifiche, riferite al corretto adempimento dei contratti di locazione finanziari.
La differenza fra i due generi e la conseguente disapplicazione, al caso di specie, della sanzione di nullità comminata al ‘modello ABI’, vanno ricercate nella circoscritta area di applicazione delle garanzie in esame, riferite solamente ai due leasing nautici, senza ulteriori prestazioni ignote o future, in ogni caso, espressamente limitate all’importo massimo garantito.
In sostanza, non vi è nessuna nullità da comminare, perché, mentre la fideiussione omnibus garantisce una serie indeterminata di differenti operazioni tra il cliente e la banca, la garanzia a prima richiesta si riferisce ad un oggetto unico e delimitato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la corte territoriale ha rigettato l’appello, condannando, altresì, gli appellanti alla refusione delle spese di lite in favore della società di leasing.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: la violazione della normativa antitrust non è sanzionabile con la nullità totale
Può in astratto generare solo un’ipotesi di nullità parziale
Ordinanza | Tribunale Di Cuneo, Giudice Rossella Chirieleison | 22.02.2019 |
Fideiussione Omnibus – Intese Anticoncorrenziali- Violazione Normativa Antitrust: non sanzionabili con nullità
L’unico rimedio esperibile è quello risarcitorio
Sentenza | Tribunale Di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 01.03.2019 | N. 2338
FIDEIUSSIONE: il pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” non è sufficiente per qualificare un contratto autonomo
Bisogna interpretare la garanzia secondo quella che è stata la volontà della parti
Sentenza | Cassazione Civile, Pres. Vivaldi – Rel. Gianniti | 19.02.2019 | n.4717
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