Segnalata dall’Avv. Marco Di Benedetto del foro di VELLETRI
Si qualifica contratto autonomo di garanzia e non fideiussione, il rapporto in cui le obbligazioni assunte dall’opponente sono del tutto autonome rispetto all’obbligazione della garantita e mirano a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sulla debitrice principale, trasferendo sui garanti il rischio economico connesso alla mancata esecuzione, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no.
La clausola che deroga al beneficium excussionis e la clausola solve e repete sono incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Velletri, Giudice Maria Casaregola, con la sentenza n.911 del 28.03.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata due soggetti prestavano una garanzia personale in favore di una associazione contro la quale veniva emesso un decreto ingiuntivo.
Avverso il provvedimento di ingiunzione i garanti proponevano opposizione.
In primo luogo, gli opponenti sostenevano che la garanzia da loro prestata fosse riconducibile alla fattispecie fideiussoria.
Tale deduzione risultava facilmente superabile atteso che le obbligazioni assunte dagli opponenti erano del tutto autonome rispetto all’obbligazione dell’associazione garantita e miravano a tenere indenne la Banca dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sulla debitrice principale, trasferendo sui garanti il rischio economico connesso alla mancata esecuzione, sia essa dipesa da inadempimento colpevole o meno.
Sul punto, se la ratio della fideiussione è di rafforzare la garanzia del creditore aggiungendo al patrimonio del debitore principale quello del fideiussore, quella del contratto autonomo di garanzia è di traslare il rischio dell’inadempimento dal creditore al terzo garante, sulla falsariga di quanto si verifica nel contratto di assicurazione.
Precisamente, il Giudice ha rilevato la presenza di una serie di elementi che deponevano verso la configurazione dell’obbligazione assunta dagli opponenti come prestazione di garanzia autonoma, vale a dire: l’obbligo di rimborsare alla Banca le somme che la stessa avesse incassato in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, l’esclusione del beneficium excussionis, l’espressa deroga all’art. 1957 c.c., l’obbligo di pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, l’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide e l’esclusione della possibilità di sollevare eccezioni riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.
La presenza delle suddette clausole nel regolamento contrattuale metteva in evidenza un dequotamento del nesso di accessorietà inconciliabile con la fideiussione, infatti, la peculiarità del contratto autonomo di garanzia è la ritardata rilevanza causale, vale a dire che se nel nostro ordinamento non sono ammissibili contratti astratti ad eccezione dei titoli di credito, il contratto autonomo di garanzia rientra in quelli in cui la giustificazione causale non rileva nel momento genetico, ma solo ex post, non a caso la causa cavendi è esterna, infatti, il garante deve dapprima assicurare al beneficiario la somma garantita e solo successivamente sollevare le eccezioni derivanti dall’invalidità del rapporto principale, in quanto la giustificazione causale assume rilevanza solo in un momento successivo.
Ebbene, malgrado il nomen iuris utilizzato dalle parti, il contratto concluso tra gli opponenti e l’opposta era un contratto autonomo di garanzia.
Nel merito, gli opponenti sollevavano un’exceptio doli pretestuosa, in quanto generica e priva di prova in ordine all’anatocismo ed alla natura usuraria degli interessi applicati dalla Banca ed alla commissione di massimo scoperto.
In particolare, non indicavano le poste e le commissioni ritenute illegittime, né allegavano il superamento di uno specifico tasso soglia, ebbene, il Giudice ha ritenuto provati i fatti a fondamento della pretesa aziona in sede monitoria dalla Banca e ha dichiarato infondata l’opposizione
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, e, per l’effetto, confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
FIDEIUSSIONE: SE PREVISTO PAGAMENTO IMMEDIATO E SENZA ECCEZIONI, IL RAPPORTO SI QUALIFICA COME CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
NON SI APPLICANO I LIMITI TEMPORALI ENTRO CUI RIVOLGERE LA DOMANDA DI PAGAMENTO AL FIDEIUSSORE EX ART. 1957 C.C.
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Gustavo Danise | 26.05.2016 | n.885
FIDEIUSSIONE: SE PRESENTE CLAUSOLA DI PAGAMENTO A “PRIMA RICHIESTA”, VALE COME CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
IL GARANTE NON PUÒ MUOVERE AL CREDITORE LE ECCEZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO PRINCIPALE
Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott. Riccardo Guida | 18.07.2016 |
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: SE PREVISTO PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI VALE COME CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
IL GARANTE PUÒ ECCEPIRE LA NULLITÀ DEL CONTRATTO SOLO PER CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE, ILLICEITÀ DELLA CAUSA O INESISTENZA DEL DEBITO
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Dott. Andrea Illuminati | 07.12.2015 |
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