ISSN 2385-1376
Testo massima
Il garante che è tenuto a pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta, quanto dovuto alla banca per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio nei limiti dell’importo assicurato deve ottemperare a tali obblighi indipendentemente dalla validità del contratto garantito.
La fideiussione omnibus è da considerarsi quale contratto autonomo di garanzia meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cc, sua caratteristica essenziale è la carenza di accessorietà rispetto all’obbligazione principale che vale a distinguerla come contratto atipico.
È questo quanto ribadito dal Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in persona della dott.ssa Patrizia Gentile, con la sentenza n.2133 dell’11 /02/2014.
Nel caso in esame, infatti, i fideiussori del debitore principale proponevano appello contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore dell’istituto di credito, deducendo l’illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca in relazione all’originario rapporto di conto corrente. Gli opponenti eccepivano, inoltre, l’usurarietà degli interessi applicati, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché l’inosservanza delle regole di correttezza e buona fede ex art.1175 e 1375 cc.
Quanto al merito, il Giudice ha ritenuto infondata l’opposizione sulla base del principio per cui la garanzia prestata dagli opponenti era da configurarsi quale fideiussione omnibus.
Tale tipo di contratto è caratterizzato, infatti, dalla presenza di una clausola che stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertinenti al debito garantito. Un contratto di garanzia così delineato è da considerarsi autonomo e meritevole di tutela ai sensi dell’art.1322 cc.,( cfr. Tribunale di Napoli, sezione seconda, Giudice Unico dott. Nicola Mazzocca sentenza del 28-06-2012 n.7692 ; Tribunale di Napoli, sentenza del 01/06/2011 n. 6894 ; Tribunale di Napoli, sentenza del 30/05/2012 n. 6416 di cui questa rivista si è già occupata ampiamente)
In conclusione, il Tribunale, ritenendo di dover dare continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha affermato che la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” debba considerarsi quale elemento qualificante il contratto in termini di autonomia, salvo che dal complessivo tenore del contratto non emerga una precisa e diversa volontà delle parti di attribuire natura accessoria alla garanzia prestata.
Il Giudice ha dunque rigettato il ricorso proposto e per l’effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che anche la rielaborazione del credito a seguito dell’analisi della documentazione effettuata in sede di CTU non ha alcuna rilevanza rispetto agli opponenti, i quali sono tenuti al pagamento della somma ingiunta in virtù della sottoscrizione della garanzia che costituisce contratto autonomo.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale della sentenza
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Numero Protocolo Interno : 91/2014