ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma
In tema di contratto autonomo di garanzia l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva.
E’ questo il principio di diritto cristallizzato in dottrina ed espresso altresì nella sentenza n. 3645/2015 pronunziata in data 16/02/2015 dal Tribunale di Roma, in persona della dott.ssa Andreina Gagliardi, in materia di fideiussione omnibus.
Nel caso di specie, tale provvedimento trae origine da un’azione di accertamento negativo del credito promossa dalla società debitrice principale nonché dai garanti nei confronti di un istituto di credito.
In particolare, la domanda giudiziale formulata dagli attori si fondava sulla presunta illegittimità di alcuni importi corrisposti alla Banca a titolo di interessi anatocistici e CMS non dovuti, sul presunto sforamento del tasso soglia nonché sull’inefficacia e/o nullità della garanzia fideiussoria per effetto della estinzione o invalidità del debito garantito.
Ebbene, il Tribunale di Roma, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo e, in particolare, sull’eccezione di nullità ovvero di inefficacia della fideiussione prestata per insussistenza o invalidità del rapporto principale, ha rigettato la domanda ritenendola oltremodo infondata.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta agli atti, il Giudice ha rilevato prima facie che la fideiussione prestata dagli attori conteneva in sé la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni“, la quale deve considerarsi, per orientamento giurisprudenziale consolidato, quale elemento qualificante il contratto in termini di autonomia, salvo che dal complessivo tenore del contratto non emerga una precisa e diversa volontà delle parti di attribuire natura accessoria alla garanzia prestata.
In motivazione, il Giudice ha altresì precisato che l’elisione del vincolo di accessorietà e la scissione della garanzia dal rapporto principale determinano il c.d. GARANTIEVERTRAG, ovvero il contratto autonomo di garanzia, che viene ad assumere una funzione cauzionale e cautelativa del beneficiario della fideiussione.
Ed infatti, se da un lato tale contratto atipico di garanzia assicura la libera circolazione dei capitali, dall’altro, garantisce il pronto soddisfacimento dell’interesse economico del beneficiario della fideiussione vulnerato dall’inadempimento del debitore principale, che potrà così porre affidamento su una rapida escussione del garante senza vedersi opporre, in sede processuale, il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.
In conclusione, dunque, il Giudice, dando seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di fideiussione omnibus, ha rigettato la domanda giudiziale proposta dagli attori sul presupposto che, stante la totale autonomia tra le due obbligazioni, i garanti devono ottemperare ai loro obblighi indipendentemente dalla validità del contratto garantito.
Sulla qualificazione della fideiussione omnibus, quale contratto autonomo di garanzia, si è pronunciata copiosamente anche di recente la giurisprudenza di seguito citata, già oggetto di approfondimento sulla rivista.
FIDEIUSSIONE BANCARIA: LA MANCANZA DELL’ACCESSORIETÀ DETERMINA UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
NEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA IL GARANTE SI IMPEGNA AD ESEGUIRE LA PRESTAZIONE DEL DEBITORE, ANCHE NELL’IPOTESI DI INVALIDITÀ DELL’OBBLIGAZIONE GARANTITA
In tema di contratto autonomo di garanzia, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva e del caso in cui le eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: È CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA SE VI SONO LE CLAUSOLE “A PRIMA RICHIESTA” E “SENZA ECCEZIONI”
I GARANTI NON POSSONO FAR VALERE LE ECCEZIONI INERENTI IL RAPPORTO GARANTITO
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: LA BANCA NON DEVE CONSEGNARE AL GARANTE I DOCUMENTI RELATIVI AL RAPPORTO GARANTITO
LA BANCA DEVE COMUNICARE SOLO IL DATO NUMERICO DEL DEBITO ENTRO I LIMITI DELL’IMPORTO GARANTITO DAL FIDEIUSSORE
In materia di fideiussione bancaria, nessuna norma prevede l’obbligo per la banca di consegnare al fideiussore i documenti inerenti il rapporto garantito, ma unicamente di comunicare, entro i limiti dell’importo garantito, l’entità della esposizione debitoria e cioè unicamente il dato numerico della detta esposizione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla rassegna giurisprudenziale realizzata a cura della redazione di Ex Parte Creditoris.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 100/2015