ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di fideiussione bancaria, nessuna norma prevede l’obbligo per la Banca di consegnare al fideiussore i documenti inerenti il rapporto garantito, ma unicamente di comunicare, entro i limiti dell’importo garantito, l’entità della esposizione debitoria e cioè unicamente il dato numerico della detta esposizione.
E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Napoli, in persona del dott. Fabio Magistro, con sentenza n. 3168 pronunziata in data 28.02.2014 in materia di fideiussione bancaria.
Nel caso di specie, un fideiussore, con ricorso monitorio, aveva ottenuto ingiunzione nei confronti della Banca, avente ad oggetto la consegna della documentazione inerente il rapporto intercorrente tra il debitore, da lui garantito, e l’istituto di credito.
Aspetto peculiare della vicenda è che la richiesta veniva avanzata proprio dal fideiussore e non, invece, dal cliente.
Proposta opposizione avverso tale ingiunzione, la Banca sosteneva di non avere alcun rapporto contrattuale con l’opponente e che pertanto non sussisteva alcun obbligo di consegnare al fideiussore i documenti inerenti il rapporto garantito.
Ebbene, il Tribunale, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, dopo aver rilevato che la fideiussione crea un rapporto di accessorietà che lega l’obbligazione di garanzia a quella principale, ha precisato che tale rapporto consente al fideiussore di sollevare eccezioni inerenti al rapporto principale, ma rivolti solo al debitore e non anche all’Istituto di credito.
In motivazione, il Giudice monocratico ha sottolineato come sia del tutto ragionevole presumere che il garante, il quale ha spontaneamente accettato di assumere la veste di fideiussore per debiti altrui, assuma su di sé l’onere di acquisire direttamente dal debitore, nel cui interesse la garanzia è prestata, tutte quelle informazioni che la banca è tenuta a fornire a quest’ultimo.
Pertanto, il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del creditore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l’Istituto, il quale, invece, è dispensato dal consegnare al garante i documenti inerenti il rapporto garantito.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opponente a consegnare all’opposto esclusivamente il documento inerente il dato numerico della entità della esposizione debitoria complessiva del debitore principale.
Con la detta decisione finalmente è stato chiarito il diritto alla consegna dei documenti ex art. 119 LB da parte di un fideiussore il quale, come noto, al momento della sottoscrizione della garanzia, si è impegnato a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del soggetto garantito.
In conclusione, dunque, la Banca è tenuta a consegnare al fideiussore esclusivamente il documento inerente il dato numerico della entità della esposizione debitoria garantita.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 397/2014