ISSN 2385-1376
Testo massima
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Carla Sorrentini, con sentenza n.4204 pronunziata in data 02/04/2013 a seguito di opposizione proposta dai fideiussori di una società avverso un decreto con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in solido con la società, di una consistente somma di denaro, oltre interessi, in favore della banca, quale saldo debitore di un conto corrente aperto presso il medesimo istituto di credito.
A fondamento dell’opposizione, gli opponenti deducevano l’inidoneità del certificato ex art.50 TUB a provare il titolo azionato dalla Banca nonché la nullità delle clausole del contratto di conto corrente stipulato.
Per contro, la Banca eccepiva la natura di contratto autonomo di garanzia delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti.
Ebbene, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dai fideiussori perché infondata, atteso che, nelle condizioni contrattuali disciplinanti il suddetto rapporto, era espressamente contemplata la clausola del pagamento a prima richiesta, in base alla quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto a titolo di capitale, interesse spese, tasse e ogni altro accessorio delle condizioni contrattuali.
In particolare, il giudice di merito, richiamando una precedente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n.3947 del 18/02/2010), ha ribadito il principio di diritto secondo il quale “la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, inserita all’interno di un contratto di fideiussione, è di per sé idonea a trasformare tale negozio in un contratto autonomo di garanzia, perché incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione“.
Tale clausola contrattuale diviene dunque espressione della volontà delle parti di derogare alla disciplina propria della fideiussione e quindi del carattere accessorio della garanzia.
In conclusione, il giudice di prime cure, ritenendo di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale cristallizzato dalle Sezioni Unite con sentenza n.3947 del 18/02/2010, ha affermato che la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” possa di per sé considerarsi quale elemento qualificante il contratto in termini di autonomia, salvo che dal complessivo tenore del contratto non emerga una puntuale e diversa volontà delle parti al fine di attribuire, comunque, natura accessoria alla garanzia prestata.
Alla luce di ciò il fideiussore omnibus è tenuto all’immediato pagamento senza poter opporre eccezioni.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 257/2013