ISSN 2385-1376
Testo massima
Il fideiussore, obbligatosi al pagamento della somma garantita “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, non può far valere in giudizio vizi inerenti al rapporto principale, ivi compresa l’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, salvo che nell’ipotesi dell’esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale può sempre opporre l'”exceptio doli”.
Tale configurazione della fideiussione omnibus esclude che il garante, a fronte della richiesta di pagamento della Banca, possa opporre la sussistenza in capo al debitore principale di un saldo positivo di conto corrente, in quanto il regolamento negoziale non prevede alcun beneficio di escussione.
Affermando tali principi, la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n.62, pubblicata in data 08.01.2014, ha rigettato l’impugnazione proposta da un fideiussore avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso promossa in primo grado.
La vicenda trae origine dal provvedimento di ingiunzione ottenuto, provvisoriamente esecutivo, da una Banca nei confronti di una società debitrice, sul presupposto di esser già creditrice in virtù di altro decreto ingiuntivo, successivamente al quale erano tornate insolute altre 23 cambiali, a suo tempo passate allo sconto, regolato in conto corrente, determinanti un’ulteriore esposizione debitoria a carico della società e dei garanti.
Avverso tale decreto ingiuntivo, uno dei garanti aveva proposto opposizione, deducendo che il conto corrente della società debitrice presentava un saldo positivo, che la Banca tratteneva presso la propria sede i titoli risultati insoluti, pur avendo ottenuto decreto ingiuntivo ed eccependo, inoltre, la scadenza dell’obbligazione di garanzia.
Risultato soccombente in sede di opposizione, il fideiussore ha proposto appello, ripresentando le medesime doglianze e chiedendo disporsi una nuova consulenza tecnica d’ufficio.
Da parte sua, l’Istituto di credito ha controdedotto sul punto che il fideiussore si era obbligato a rimborsare alla banca la somma garantita “a semplice richiesta”, senza poter opporre alcuna eccezione, e ciò anche in ipotesi di nullità o annullabilità delle obbligazioni garantite.
Il Collegio ha subito argomentato in ordine alla fondatezza di tale controdeduzione, atteso che, dall’analisi delle clausole contrattuali emergeva la totale autonomia del rapporto di garanzia rispetto a quello principale e precisando l’impossibilità per il garante di far valere le eccezioni inerenti a tale ultimo rapporto, salvi i casi di esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale avrebbe comunque potuto opporre l’exceptio doli.
La Corte ha vieppiù precisato come l’esame delle questioni di merito proposte dal fideiussore risultasse addirittura precluso, pur argomentando, poi sull’infondatezza delle censure avanzate dalla parte appellante.
In particolare, il Giudice del gravame ha escluso la sussistenza di qualsivoglia beneficio di escussione in capo al garante, che aveva genericamente dedotto la presenza di un saldo positivo nel rapporto di conto corrente di cui era titolare la debitrice principale, perché tanto era ricavabile dall’esame del regolamento negoziale.
Al riguardo, infatti, viene in rilievo l’applicazione dell’art.1944, secondo comma, cc, a norma del quale “le parti possono però convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale “.
Quanto alla mancata restituzione dei titoli cambiari da parte dell’istituto bancario, all’esito dell’ottenimento del decreto ingiuntivo e, dunque, relativamente al rischio di duplicazione dei titoli esecutivi per la medesima obbligazione, la Corte partenopea ha affermato che l’onere dell’offerta di restituzione dei titoli, previsto dall’art.66, comma 3, R.D. 14 dicembre 1933 n.1933, n.1669 per il creditore che intenda esercitare l’azione causale, non sussiste in capo alla banca che intenda esercitare, nei confronti del fideiussore dello scontatario, l’azione di restituzione della somma anticipata in virtù di contratto di sconto.
Ed infatti, tale onere, imposto al portatore della cambiale, ha la finalità di impedire che il debitore possa essere esposto al rischio di una successiva richiesta di pagamento da parte di un terzo a mezzo di azione cambiaria e, per altro verso, di consentire al medesimo debitore di esercitare le azioni cartolari che possono spettargli.
In sostanza, il fideiussore non può invocare l’adempimento di tale onere, proprio in quanto egli non è debitore “ex causa” (sia pure in senso lato, nel senso che non è neppure obbligato cambiario) e, pertanto, non è esposto al pericolo di un secondo pagamento in forza dell’azione cambiaria.
Per tali ragioni, superate le altre meno rilevanti ai fini della presente analisi doglianze del fideiussore, la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado e, pertanto, sancendo l’obbligo per il fideiussore di pagare la somma ingiunta dalla Banca, senza la possibilità di eccepire qualsivoglia vizio inerente al rapporto principale.
Con tale pronuncia, il Collegio napoletano ha dato seguito all’orientamento affermato in seno alla giurisprudenza di merito del Tribunale di Napoli, già oggetto di ampio approfondimento su questa rivista (ex multis, Sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Civile terza, Giudice dott. Massimiliano Sacchi 14-03-2013 n.3583).
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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