ISSN 2385-1376
Testo massima
Nei contratti di fideiussione omnibus o c.d. “a prima richiesta” il debitore, per liberarsi dell’obbligazione, deve provare o l’adempimento della stessa ovvero, specificatamente, che gli interessi passivi non sono stati correttamente conteggiati; mentre, il garante che vuole sottrarsi al pagamento deve dimostrare la nullità del contratto garantito o l’illiceità della sua causa mediante una prova pronta e liquida.
Questi sono i principi sanciti dal Tribunale di S.M.C.V., Giudice Concetta Serino, con la sentenza del 04 febbraio 2016, n. 519.
Nel caso di specie, debitore e fideiussore proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca in relazione al credito vantato nei confronti della società debitrice ed emesso anche nei confronti del fideiussore.
A fondamento delle proprie ragioni, gli attori lamentavano l’assenza del titolo fatto valere e dei presupposti, da parte dell’opposta, ad agire in sede monitoria, l’invalidità e l’inefficacia della fideiussione e l’adempimento parziale del debito. Pertanto, chiedevano l’accertamento e la dichiarazione di nullità degli atti posti a base dell’avverso decreto, del provvedimento monitorio per effetto dei pagamenti effettuati dagli opponenti, nonché della fideiussione ex adverso invocata per mancanza di data certa, con la conseguente nullità dell’impugnato decreto e revoca dello stesso nei confronti dei soggetti pretesi garanti.
Il Tribunale, rigettando la pretesa opposizione, ha rilevato che il contratto di fideiussione stipulato dagli opponenti fosse da ricondurre alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia o c.d. “a prima richiesta” e non già a quella della fideiussione codicistica, atteso che nell’art. 7 del contratto in oggetto era stato stabilito che il fideiussore si impegnava a pagare a semplice richiesta quanto dovuto per capitale e interessi.
Orbene, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale obbligandosi direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore pertanto, caratteristica della fattispecie in oggetto è l’assenza, quindi, dell’elemento dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale.
Il contratto autonomo di garanzia è, in tale ottica, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ.. Ne consegue, pertanto, che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire la mancanza di causa ovvero l’avvenuto soddisfacimento del creditore (cfr. Cass. Civ. 2464/2004 cit.).
Inoltre, il creditore che intenda escutere una garanzia autonoma con clausola di pagamento “a prima richiesta” non ha l’onere di provare l’inadempimento del debitore: è, invece, a carico del garante che intenda sottrarsi al pagamento l’onere di dimostrare – attraverso una prova pronta e liquida – la nullità del contratto garantito o l’illiceità della sua causa.
Nel caso di specie, quindi, non potevano essere proposte le eccezioni oggetto del presente giudizio da parte del fideiussore, non avendo provato né dedotto che il debitore principale o lo stesso avesse adempiuto.
Dunque, il Giudice ha dedotto la palese infondatezza del motivo di opposizione, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo a seguito del deposito delle certificazioni ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (estratto conto) e di contratto di fideiussione avente data certa, ovvero il 3.8.2005, e regolarmente sottoscritto dall’opponente fideiussore.
A fronte dell’assolvimento dell’onere della prova da parte della banca creditrice, spettava al debitore provare l’adempimento delle obbligazioni, ovvero contestare specificatamente che gli interessi passivi non fossero stati correttamente conteggiati e che alcune rimesse in favore della banca non fossero state inserite nell’estratto conto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ha dichiarato l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Si segnalano i seguenti precedenti:
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Testo del provvedimento
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