Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una “clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, che caratterizza il contratto di fideiussione; peraltro, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio, atteso che detta clausola risulti specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola Dott.ssa Caterina Costabile con l’ordinanza del 18.04.2017.
Un debitore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. emesso a favore di una Banca in merito all’inadempimento di una transazione relativa ad un contratto di fideiussione stipulato con il suddetto debitore.
L’opponente, sebbene non contestasse l’inadempimento della transazione, asseriva, tuttavia, l’esistenza di un accordo con un altro garante in ordine alla ripartizione interna degli oneri derivanti dalla procedura transattiva.
Il Giudice, in vista dell’applicabilità dell’art. 5 del D.L.gs. n. 28/10 trattandosi di controversia involgente contratti bancari; ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 648 c.p.c., atteso che l’accordo stipulato con il garante deve considerarsi autonomo e quindi non opponibile all’istituto di credito, rimasto estraneo allo stesso.
Nello specifico il giudicante ha precisato che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una “clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, che caratterizza il contratto di fideiussione. Invero, considerato l’inserimento e la specifica sottoscrizione della suddetta clausola si dispone che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando ai sensi dell’art. 5 del D.L.gs. n. 28/10 il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’UNICA ECCEZIONE OPPONIBILE È RELATIVA ALLA CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE O L’ILLICEITÀ DELLA CAUSA
Tribunale di Trani, dott. Elio Di Molfetta | 20.05.2016 | n.732
FIDEIUSSIONE: VI È AUTONOMIA DELLA GARANZIA RISPETTO ALL’OBBLIGAZIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE
PIENAMENTE VALIDA ED EFFICACIA ANCHE IN CASO DI INVALIDITÀ DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE
Sentenza | Tribunale di Trani, Dott. Giuseppe Gustavo Infantini | 18.11.2016 | n.1748
IL DISCONOSCIMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE È MOTIVO DI CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Velletri, Dott. Daniele D’Angelo | 22.06.2016 | n.2061
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