In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall’ambito applicativo dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, nella specie, nella formulazione in vigore “ratione temporis” poiché tale norma prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Tub (Dlgs n. 385/1993) ed alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal Tuf (Dlgs n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Marzo – Rel. Dal Moro, con l’ordinanza n.26821 del 16 ottobre 2024.
Nel caso di specie una Banca otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società con la quale aveva stipulato un finanziamento chirografario, e delle due società che si erano costituite fideiussori.
Una delle società garanti proponeva, innanzi al Tribunale di Savona, opposizione al decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, all’esito della prima udienza di comparizione, rilevato che non risultava esperita la procedura obbligatoria di mediazione, aveva assegnato alla parte più diligente un termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione; tuttavia, spirato il termine, entrambe le parti avevano dato atto che la predetta procedura non era stata esperita, sicché l’opponente aveva chiesto pronunciarsi l’improcedibilità dell’intero giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo, mentre la banca opposta aveva chiesto una pronuncia di improcedibilità del giudizio di opposizione e – quindi – la conferma del decreto opposto.
Il Giudice, ritenendo che il relativo onere andasse posto a carico del creditore procedente in qualità di attore sostanziale dell’intero procedimento iniziato con la richiesta di decreto ingiuntivo, dichiarava l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio e revocava il decreto ingiuntivo.
La Corte d’Appello su ricorso della Banca, che aveva lamentato l’erronea imputazione della responsabilità del mancato espletamento della mediazione obbligatoria a carico del creditore procedente in monitoria invece che a carico della società opponente e, comunque, l’erronea revoca del decreto ingiuntivo anche nei confronti della debitrice principale e della fideiubente che non vi si erano opposte , riformava la sentenza, affermando che era onere della società opponente, e non della Banca opposta, attivare la predetta procedura, pena l’improcedibilità del giudizio di opposizione.
Avverso la sentenza la società garante proponeva ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo nel quale si doleva del fatto che – essendo l’oggetto del giudizio di merito non un contratto bancario ma un rapporto fideiussorio – non poteva applicarsi la disciplina processuale che prevede il previo esperimento della mediazione obbligatoria.
Gli Ermellini hanno affermato che la Corte di Appello di Genova aveva adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di contratti bancari e finanziari escludendo (per esempio, le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare) sulla base dell’affermazione che la norma, che prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari e finanziari, contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), sicché non si può estendere l’obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, poiché queste sono specificamente funzionali all’acquisto o all’utilizzo dello specifico bene coinvolto.
Al fine di valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di “garanzia”, benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, è stato affermato che l’esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l’obbligatorietà della mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28 del 4 Marzo 2010.
Per tali ragioni la sentenza impugnata risultava viziata da nullità per error in procedendo a proposito della ritenuta sussistenza di una condizione di procedibilità – ovvero una condizione di legittimo esercizio del diritto processuale azionato – sulla base di un’erronea interpretazione della domanda oggetto del giudizio (qui ritenuta attinente ad un rapporto di natura bancaria anziché al titolo fideiussorio) e di un’erronea individuazione della materia interessata dalla controversia, con conseguente erronea applicazione della legge che prevede detta condizione di procedibilità.
Con tale decisione è stato ribadito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis del D.Lgs. citato i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo al giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, e non di quella opponente con la conseguenza che, ove detta parte opposta non si attivi, l’improcedibilità di cui al citato comma 1bis comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto
Il ricorso è stato accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello in diversa composizione, per una nuova decisione nel merito.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: NON È OBBLIGATORIO RICORRERE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
OGGETTO DEL GIUDIZIO È LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA E NON IL CONTRATTO BANCARIO IN SÈ
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969
FIDEIUSSIONE BANCARIA: NON SUSSISTE L’OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE
LA GARANZIA NON È UN CONTRATTO BANCARIO ED IL FIDEIUSSORE NON È CLIENTE DELLA BANCA E NON FRUISCE DEL CREDITO CONCESSO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 22.10.2020 |
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