In materia di fideiussioni, il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41994/2021 secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” non si riferisce specificamente alle sole garanzie omnibus, per cui la presenza delle clausole vietate nelle fideiussioni specifiche ne comporta la parziale nullità.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Graziosi con la ordinanza n. 27243 del 21 ottobre 2024.
Accadeva che la Banca otteneva nei confronti del debitore e dei suoi fideiussori decreto ingiuntivo, a titolo di canoni dovuti per un contratto di locazione finanziaria.
A seguito del rigetto dell’opposizione al decreto, gli ingiunti proponevano appello, nel quale lamentavano la parziale nullità del contratto di fideiussione stipulato in quanto conforme alle clausole ricalcanti il modello ABI, vietate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 in quanto lesive della normativa anticoncorrenziale.
Il debitore ed i suoi fideiussori proponevano allora ricorso per Cassazione sulla base di vari motivi ove i ricorrenti lamentavano l’erroneità della sentenza emessa dal Giudice del gravame, nella parte in cui aveva affermato che “l’asserita conformità della fidejussione … con lo schema Abi” sarebbe una censura del tutto generica, apodittica e a livello “di puro enunciato”; inoltre non sarebbe in discussione una “fideiussione omnibus o che riproduca pedissequamente … detto schema, anzi essendo evidenti le personalizzazioni”; e i contraenti avrebbero “specificamente espresso la propria volontà sinallagmatica al riguardo anche specificamente ai fini di cui all’art, (sic) 1341 e 1342 c.c.”.
La Suprema Corte ha ritenuto tale doglianza fondata, atteso che la sentenza S.U. 41994/2021 non richiede espressamente che la fideiussione sia omnibus, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI anche in una garanzia specifica, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe nullo.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
FIDEIUSSIONE-ABI: la nullità delle clausole anticoncorrenziali non travolge l’intero contratto
E’ AMMESSA ANCHE LA TUTELA RISARCITORIA
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo | 12.10.2021 | n.1884
FIDEIUSSIONE: LE CLAUSOLE CONFORMI ALLO SCHEMA ABI SONO NULLE
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 03.11.2021 | n.1271
FIDEIUSSIONE-ABI: l’onere della prova è a carico di chi voglia far valere la nullità delle clausole
OCCORRE DIMOSTRARE LA PERDURANTE ESISTENZA DELL’INTESA ILLECITA ALL’EPOCA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Bellesi-Rel.Carnì | 08.11.2021 | n.9050
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