In caso di fidejussione specifica il garante non può limitarsi ad affermare la nullità della fidejussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia (che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall’ABI per le fidejussioni omnibus all’esito di un’istruttoria che aveva coperto l’arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, e solo per tali fidejussioni il provvedimento della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata), ma è gravato dell’onere della prova circa l’allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito concorrenziale di cui all’art. 2 della L. 287/1990, al fine di provare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale, indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fidejussione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel. Fazzini, con la sentenza n. 6002 del 14 luglio 2023, con la quale è stata rigettata la domanda dell’attore diretta ad accertare e dichiarare la nullità della fideiussione o delle tre clausole in essa contenute per violazione della normativa antitrust.
Nella fattispecie in esame, infatti, la garanzia prestata dall’attore risulta essere stata stipulata il 20.01.2009, cioè a distanza di 4 anni rispetto al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia. Pertanto, il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non costituiva prova idonea dell’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla garanzia in esame (fideiussione specifica), stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risultava essere stata svolta dall’attività di vigilanza, la cui istruttoria aveva – come è noto – coperto un arco temporale compreso tra l’ottobre 2002 ed il maggio 2005 (v. Trib. Milano, 13 gennaio 2022; Trib. Milano, 16 dicembre 2021).
Nel giudizio in esame, tuttavia, l’attore si era limitato a dedurre la pretesa nullità della fideiussione rilasciata il 20.01.2009, senza tuttavia provare l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all’applicazione uniforme delle clausole contestate (intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell’art. 2 della L. n. 287/1990) avendo anche omesso di depositare le memorie istruttorie.
Per tali motivi la domanda attorea è stata rigettata con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: IL GARANTE HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DELL’INTESA RESTRITTIVA
NON È SUFFICIENTE LA GENERICA CONTESTAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA GARANZIA PER CONTRARIETÀ ALLA NORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice dott. Nicola La Mantia | 22.02.2022 | n.854
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
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