In tema di garanzia fideiussoria, se prevista l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall’art. 1945 c.c., si tratta di fideiussioni “a prima richiesta” e in particolare di “contratti autonomi di garanzia”.
In tal caso, la garanzia fideiussoria è autonoma rispetto all’obbligazione principale, quindi pienamente valida ed efficace anche in caso di invalidità del rapporto sottostante.
L’autonomia che caratterizza il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario nell’ambito del contratto autonomo di garanzia comporta che la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta a quest’ultimo, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e attraverso il contratto autonomo si intenda assicurare il risultato che l’ordinamento vieta.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trani, Dott. Giuseppe Gustavo Infantini, con la sentenza n. 1748, del 18.11.2016.
Il giudice, con la interessante sentenza in commento, ha riconosciuto l’autonomia della garanzia fideiussoria rispetto alla obbligazione principale, sancendone la piena validità ed efficacia anche in caso di invalidità del rapporto sottostante alla medesima garanzia.
Nel caso di specie, un fideiussore conveniva in giudizio la banca, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in suo danno, in virtù di un credito vantato dall’istituto di credito per garanzia prestata in favore di una società in liquidazione, dichiarata fallita, per l’adempimento delle obbligazioni gravanti sulla stessa nei confronti della banca, a seguito della revoca di affidamenti concessi alla detta società.
Con l’atto di opposizione il fideiussore chiedeva che, accertata la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente in questione, nonché l’illegittimità delle clausole di pattuizione dell’interesse anatocistico trimestrale e/o della relativa effettiva applicazione nonché della commissione di massimo scoperto, e la nullità dell’interesse convenzionale applicato, perché ultralegale, con sostituzione dell’interesse al saggio legale, fosse determinato l’esatto dare-avere tra le parti in base a ricalcolo effettuato da apposita consulenza tecnica e sulla base della intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito e, di conseguenza, che fosse annullato e/o revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva anche disporsi la riunione del giudizio ad altro pendente dinanzi il medesimo tribunale, instaurato dalla debitrice principale, dichiarata fallita, al fine di sentire dichiarare il diritto alla restituzione degli indebiti interessi anatocistici pagati durante il corso dello stesso rapporto di conto corrente, con conseguente connessione oggettiva dei giudizi (il primo relativo al rapporto tra debitrice principale e banca, il secondo relativo al rapporto tra quest’ultima e il fideiussore).
Quanto al merito, premesso che la società era titolare presso la banca di conti correnti per i quali egli opponente aveva prestato garanzia, e che il rapporto bancario era consistito anche in aperture di credito, con affidamento mediante scopertura sui predetti conti correnti, originariamente finalizzate a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa, lamentava:
- la nullità parziale, ex art. 1418 e 1419 c.c., della clausola di applicazione dell’interesse anatocistico trimestrale, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c.;
- la nullità, per mancanza di causa, della commissione di massimo scoperto applicata, comunque non pattuita;
- la nullità degli interessi nella misura ultralegale;
- l’applicazione di spese di tenuta del conto e di chiusura periodiche non dovute e comunque non pattuite.
Costituitasi in giudizio, la banca aderiva alla richiesta di riunione formulata dalla controparte e, nel merito, contestava la fondatezza della avversa opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nello specifico, quanto al merito, sosteneva di avere computato trimestralmente gli interessi anche a favore del correntista e la legittimità della commissione di massimo scoperto. Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva decennale sostenendo che tutte le rimesse registrate sul conto della società avessero effetto solutorio.
Il Giudice rigettava l’istanza di riunione formulata dall’opponente e osservava che l’intervenuto fallimento della società in liquidazione, debitrice principale, dedotto da entrambe le parti, non aveva comportato l’inammissibilità della domanda di pagamento proposta dalla banca in sede monitoria nei confronti del fideiussore, stante il carattere solidale della responsabilità di quest’ultimo (art. 1944 c.c.) e l’autonomia dell’azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti della detta debitrice (Cass. civ. Sez. III, 24/02/2011, n. 4464).
Inoltre, sempre in via preliminare, rilevava che si era trattato di fideiussioni “a prima richiesta” e, in particolare, di contratti autonomi di garanzia (Cass. civ. Sez. III, 14/06/2016, n. 12152; Sez. I, 31/07/2015, n. 16213), attesa la prevista esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall’art. 1945 c.c..
In particolare, risultavano le seguenti dichiarazioni:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore … L’eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine s’intenderà automaticamente estesa al fideiussore …” (art.7);
“Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, le fidejussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8);
“Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore“.
Il Tribunale di Trani ha correttamente precisato che attesa la natura autonoma di tale impegno (id est fideiussorio), il garante non avrebbe potuto opporre alla creditrice opposta, in deroga all’art. 1945 c.c., tutte le eccezioni spettanti alla debitrice principale, tranne che l’eventuale “exeptio doli” o l’eventuale nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa.
In altri termini, l’autonomia che caratterizza il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario nell’ambito del contratto autonomo di garanzia comporta che la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta a quest’ultimo, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e attraverso il contratto autonomo si intenda assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. Civ. Sez. III, 07/03/2002, n. 3326).
Dunque, ad esempio, la nullità della pattuizione di interessi ultralegali per mancanza della forma scritta non si comunica al contratto autonomo di garanzia in quanto il risultato perseguito, il pagamento di interessi superiori a quelli legali, non è vietato dall’ordinamento, posto che la legge ammette che la parte cui è fatto credito si possa obbligare a pagare interessi, di saggio superiore a quello legale, purchè non usurari, ma chiede che siano determinati per iscritto (ex artt. 1284 e 1815 cod. civ.).
Ne deriva che il diritto ad ottenere il pagamento di interessi superiori a quelli legali è configurabile secondo l’ordinamento e perciò la invalidità del patto con cui è stata assunta la relativa obbligazione non si comunica al rapporto di garanzia. Ed anche in relazione agli interessi capitalizzati non correttamente dalla Banca sino al 30.6.2000, il credito vantato dalla opposta in sede monitoria non può essere ridotto.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Trani ha ritenuto non meritevole di accoglimento l’opposizione proposta dal fideiussore e dunque, confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone l’efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
Per altri precedenti si rinvia a:
Il garante non può muovere al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto principale
Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott. Riccardo Guida | 18.07.2016 |
Il disconoscimento delle sottoscrizione autografe è motivo di condanna per lite temeraria
Sentenza | Tribunale di Velletri, dott. Daniele D’Angelo | 22.06.2016 | n.2061
I FIDEIUSSORI NON POSSONO CONTESTARE ALCUNA RAGIONE DI INVALIDITÀ DEL RAPPORTO PRINCIPALE
Sentenza | Tribunale di Salerno, dott. Giuseppe Fortunato | 20.06.2016 | n.2971
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