Con riferimento a contratti di fideiussione in cui siano presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, ritenute “anticoncorrenziali” dall’Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l’Autorità amministrativa circoscritto l’accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di intese illecite ex art.2 della legge n.287/1990, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l’art. 1419 cod. civ. laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Bisogni – Rel. Tricomi, con la sentenza n. 24044 del 26.09.2019.
La pronuncia torna a rinfocolare il dibattito sulla validità dei contratti redatti sullo schema di fideiussione ABI dell’ottobre 2002, apertosi a seguito della nota ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 29810, con la quale la Suprema Corte aveva affermato – destando negli operatori del settore più di qualche “perplessità”, delle quali si è dato ampiamente conto sulle pagine di questa Rivista – che “In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
IL CASO
Nella vicenda processuale oggi all’esame della Corte di legittimità, i ricorrenti, fideiussori di una società, avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca sulla scorta proprio dei contratti di fideiussione omnibus, sostenendo che detti contratti sarebbero stati nulli per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione.
Nel corso del giudizio di appello, i fideiussori avevano eccepito anche la nullità delle fideiussioni, predisposte unilateralmente dalla Banca e sottoscritte dagli appellanti in forma di negozio unilaterale nel 2013, perché riproducevano le NBU, da qualificarsi come intese illecite ex art. 2 della legge n. 287/1990, con l’effetto che la nullità delle intese si sarebbe dovuta ripercuotere sulle fideiussioni “a valle”.
La Banca aveva eccepito che il testo non riportava pedissequamente le indicazioni ABI e peraltro che l’istituto non si era avvalso della deroga all’art. 1957 c.c., avendo proposto le sue istanze tempestivamente.
La Corte aveva respinto l’appello, tanto che i fideiussori hanno proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte – pronunciandosi sulle note doglianze in tema di violazione della normativa Antitrust – ha disatteso l’eccezione di nullità totale delle fideiussioni ritenendo che “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la Banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall’Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell’intero contratto, in mancanza di allegazione che quell’accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti”.
Pertanto i giudici di legittimità hanno affermato che è da escludere una nullità in toto della fideiussione, mentre solo le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 delle vecchie Norme Bancarie Uniformi (di seguito: NBU) possono “apparire” anti-concorrenziali e quindi affette da una nullità relativa, che però non travolge l’intero contratto di garanzia.
La Suprema Corte non ha condiviso la doglianza relativa all’impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: per gli Ermellini, infatti, in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all’interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione. Viene osservato in proposito che la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto di preservare la dichiarazione fideiussoria espungendo le clausole frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che non incidevano sulla struttura e sulla causa del contratto, non ha pregiudicato la posizione dei garanti, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: la violazione della normativa antitrust non è sanzionabile con la nullità totale
Può in astratto generare solo un’ipotesi di nullità parziale
Ordinanza | Tribunale Di Cuneo, Giudice Rossella Chirieleison | 22.02.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-omnibus-la-violazione-della-normativa-antitrust-non-e-sanzionabile-con-la-nullita-totale
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: nulla se costituiscono una specifica applicazione “a valle” delle intese illecite concluse “a monte”
Occorre la prova specifica della sussistenza della intesa anticoncorrenziale
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Anna Loredana Ciulla | 22.01.2019 | n.77
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-antitrust-nulla-se-costituiscono-una-specifica-applicazione-a-valle-delle-intese-illecite-concluse-a-monte
FIDEIUSSIONE E ANTITRUST: l’asserita violazione non è rilevabile per la prima volta in comparsa conclusionale
L’eccezione è tardiva e va dichiarata inammissibile
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Michele Moggi | 23.10.2018 | n.1414
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-e-antitrust-lasserita-violazione-non-e-rilevabile-per-la-prima-volta-in-comparsa-conclusionale
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