In tema di fideiussioni omnibus, la nullità di un contratto perché contenente clausole conformi al modello ABI dichiarato illegittimo dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, può essere eccepita d’ufficio nel giudizio di appello ed in quello di cassazione anche in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado.
Occorre, però, che i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale siano ritualmente allegati dalle parti.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Cirillo, con la sentenza n. 20713 del 17 luglio 2023.
Accadeva che i fideiussori proponevano ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte di Appello, la quale dichiarava inammissibile l’eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale del giudizio di appello.
Per questo motivo i ricorrenti, nel terzo motivo, lamentavano in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione alla declaratoria di inammissibilità formulata dalla Corte d’appello a proposito dell’eccezione di nullità riguardante la clausola ABI per violazione della normativa antitrust.
La Suprema Corte si esprimeva affermando che la nullità di un contratto per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale ben può essere proposta d’ufficio dal giudice d’appello o in Cassazione, anche se tale eccezione non era stata esercitata ufficiosamente in primo grado. Occorre però che i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale siano stati tempestivamente allegati dalle parti.
Mancando tale allegazione nel caso di specie, la Suprema Corte riteneva il motivo infondato e, dopo aver esaminato gli altri motivi, rigettava il ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno