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In materia di fideiussioni, con provvedimento del 2 maggio 2005, l’organismo di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario ha dichiarato che gli articoli 2 (la clausola di reviviscenza), 6 (la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (la clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) nell’ottobre 2002, erano in contrasto con l’art. 2, II comma, lett. a) della “Legge Antitrust”, “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”.
La Banca d’Italia ha ritenuto che l’uniformità contrattuale nel settore fosse anticoncorrenziale, avendo quale effetto ultimo non solo quello di impedire la diversificazione delle condizioni del prodotto offerto, ma anche quello di aggravare il ricorso al credito.
La giurisprudenza della Suprema Corte – dirimendo un annoso quanto complesso contrasto giurisprudenziale – ha derivato la nullità parziale delle fideiussioni stipulate “a valle” sulla base della predetta intesa anticoncorrenziale nulla “a monte” (Cass., S.U., 2207/2005; Cass., S.U. n. 41994/2021), limitando la caducazione totale del contratto nella sola ipotesi in cui la parte interessata provi che in difetto delle predette clausole il contratto non sarebbe stato sottoscritto.
L’evoluzione giurisprudenziale in materia ha esteso tali principi sia per le fideiussioni omnibus stipulate in un periodo successivo a quello esaminato dalla autorità amministrativa indipendente (solo, infatti, per i contratti del periodo 2002-2005 il provvedimento costituisce prova privilegiata dell’abuso) sia in relazione a fideiussioni “specifiche”.
La nullità virtuale è conseguenza della violazione di una norma di ordine pubblico e deriva dall’accertamento della coincidenza di fatto delle condizioni contrattuali applicate con quelle dello schema ABI frutto dell’illegittima intesa anticoncorrenziale, con onere in capo all’eccipiente di dimostrare la perduranza dell’intesa anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione della garanzia.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli con la sentenza n. 1205 del 10 dicembre 2024.
LA VICENDA
I fideiussori di una società, debitrice di una banca, si opponevano al decreto ingiuntivo notificatogli dalla società cessionaria dei crediti, lamentando che:
– le fideiussioni contenevano la “clausola di reviviscenza”, quella di “sopravvenienza” e quella di deroga ai termini di cui all’art. 1957 c.c., clausole determinate mediante intesa tra banche, restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 2 della L. 287/90, rilevata da Bankitalia nel 2005 con riferimento alle fideiussioni omnibus nel periodo 2002-2005;
– secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la violazione della normativa antitrust comporta la nullità parziale ex art. 1419 c.c. del contratto fideiussorio, applicabile anche alle fideiussioni contratte dopo il periodo analizzato allorquando si dimostri che la prassi anticoncorrenziale si è protratta;
– la nullità della clausola derogativa del termine di cui all’art. 1957 c.c. aveva comportato la decadenza del diritto della banca di azionare il credito residuo e la conseguente estinzione delle garanzie fideiussorie, non avendo promosso alcuna azione giudiziaria nel termine di sei mesi dalla comunicazione di risoluzione dei contratti di mutuo del 29 giugno 2016;
– gli stessi sono qualificabili come consumatori in relazione alle fideiussioni, attesa la loro “estraneità” alla società garantita, sebbene fossero soci rispettivamente al 10% e al 14%, ma sprovvisti di poteri gestori;
– le clausole di deroga dell’art. 1957 c.c., quella relativa al pagamento a prima richiesta, quelle che pongono gli oneri contrattuali totalmente a carico del debitore e quella della fideiussione del 2008 di esclusione del diritto di regresso e surroga, sono nulle anche in quanto vessatorie, con conseguente nullità dei contratti, essendo verosimile che, essendo unilateralmente predisposte, la banca non avrebbe mai sottoscritto le garanzie in mancanza delle predette clausole.
Con riferimento all’eccepita nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust, il Giudice ha affermato che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le fideiussioni riproducenti le clausole ABI dichiarate illegittime dal provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005 sono parzialmente nulle.
A seguito dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, tali principi si applicherebbero anche alle fideiussioni contratte successivamente al periodo esaminato dalla autorità amministrativa indipendente e anche alle garanzie specifiche, valendo per tutte quelle “fideiussioni stipulate “a valle” sulla base della predetta intesa anticoncorrenziale nulla “a monte”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto quindi la doglianza fondata, atteso che gli articoli 2 (c.d. di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del contratto di fideiussione omnibus prestato dagli opponenti e degli articoli 2, 7, e 9 della successiva fideiussione specifica risultavano del tutto coincidenti con le clausole vietate dal Provvedimento della Banca di Italia n.55/2005.
Inoltre, era provata la perduranza degli effetti dell’intesa anticoncorrenziale nel periodo di emissione delle garanzie fideiussorie oggetto di giudizio in quanto gli schemi contrattuali utilizzati dalle banche maggiormente rappresentative nel territorio nazionale nel periodo in cui le garanzie erano state contratte, acquisiti ex art. 210 c.p.c., riproducevano il contenuto delle clausole del modello ABI.
In base a tale ragionamento il Giudice ha ritenuto di poter estendere i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di fideiussioni omnibus anche alle garanzie specifiche, benchè tale tipologia di contratto non era stato oggetto di scrutinio da parte dell’Autorità Antitrust.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, con condanna della creditrice a rifondere agli opponenti le spese di lite.
Il principio espresso non è pacifico, per cui in calce si riportato i precedenti contrari.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONFORME:
FIDEIUSSIONE SPECIFICA E NORMATIVA ANTITRUST: GLI ARRESTI DELLE SEZIONI UNITE ESPRESSI NELLA SENTENZA N. 41994/2021 NON SI APPLICANO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
SI RIFERISCONO GENERICAMENTE AI CONTRATTI “A VALLE” DI INTESE DICHIARATE PARZIALMENTE NULLE DALL’AUTORITÀ GARANTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Graziosi | 21.10.2024 | n.27243
CONTRARI:
FIDEIUSSIONI – ABI: IL PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È RILEVANTE SOLO PER LE GARANZIE OMNIBUS
NON È ESTENDIBILE ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel Porreca | 19.12.2024 | n.33472
FIDEIUSSIONI – ABI: LA DISCIPLINA ANTITRUST NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL DIVIETO È RELATIVO SOLO PER I MODELLI-TIPO PREDISPOSTI PER LE GARANZIE C.D. OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti | 16.12.2024 | n.5211
FIDEIUSSIONI – ABI- ANTITRUST: NON È INVOCABILE LA NULLITÀ DI UFFICIO PER LE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55 DEL 2005 È RELATIVO ALLA SOLE GARANZIE “OMNIBUS”
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Terrusi – Rel Campese | 15.07.2024 | n.19401
FIDEIUSSIONE SPECIFICA E NORMATIVA ANTITRUST: GLI ARRESTI DELLE SEZIONI UNITE ESPRESSI NELLA SENTENZA N. 41994/2021 NON SI APPLICANO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
SI RIFERISCONO GENERICAMENTE AI CONTRATTI “A VALLE” DI INTESE DICHIARATE PARZIALMENTE NULLE DALL’AUTORITÀ GARANTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Graziosi | 21.10.2024 | n.27243
FIDEIUSSIONI – ABI: L’ACCERTAMENTO DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE EX PROVVEDIMENTO BANKIT N.55/2005 RIGUARDA LE SOLE GARANZIE OMNIBUS
LA MERA CORRISPONDENZA DI UNA FIDEIUSSIONE SPECIFICA ALLO SCHEMA ABI NON È SUFFICIENTE A FAR RITENERE CHE LE CLAUSOLE VIETATE SAREBBERO NULLE
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Federica Emanuela Lipari | 17.04.2024 | n.258
FIDEIUSSIONI – ABI: IL PROVVEDIMENTO BANKIT N.55/2005 NON RIGUARDA LE GARANZIE SPECIFICHE
L’ORGANO DI VIGILANZA HA VALUTATO RUOLO, FUNZIONI E CONDIZIONI CONTRATTUALI AFFERENTI ALLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli- Rel. Martucci | 14.06.2023 | n.9528
FIDEIUSSIONI – ABI: L’ACCERTAMENTO CONTENUTO NEL PROVVEDIMENTO BANKIT N. 55/2005 VALE SOLO PER LE GARANZIE OMNIBUS
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
FIDEIUSSIONI ABI: LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE È APPLICABILE SOLO ALLE “OMNIBUS”
IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È INAPPLICABILE ALLE GARANZIE SPECIFICHE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Aragno – Rel. Cortelloni | 24.02.2023 | n.632
FIDEIUSSIONI SPECIFICHE-ANTITRUST: INAPPLICABILE IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N.55 DEL 2 MAGGIO 2005
L’ISTRUTTORIA HA RIGUARDATO ESCLUSIVAMENTE LO SCHEMA CONTRATTUALE ELABORATO DALL’ABI PER LE FIDEIUSSIONI OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel. Barbuto | 12.01.2023 | n. 176
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