Provvedimento segnalato dall’Avv. Andrea Aperuta, del foro di Bergamo
“Al citato provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, reso da quest’ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio; sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall’altro, la Corte di appello […J non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall’ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all’operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso; men che meno sarà pertanto invocabile, al riguardo, il “fatto” notorio – da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass., 15/02/2024, n. 4182) – come apoditticamente sostenuto nel ricorso in esame”.
“La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest’ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie”.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Porreca con l’ordinanza n. 33472 del 19 dicembre 2024, con la quale è tornata ad analizzare un’eccezione di nullità di una fideiussione specifica asseritamente predisposta sul modello ABI censurato dal Provvedimento Banca d’Italia n.55 del 2005.
La Banca otteneva dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo ai danni del garante di società dichiarata fallita, il quale aveva rilasciato sia una fideiussione omnibus sia una specifica, quest’ultima a garanzia di un finanziamento chirografario.
Il garante presentava opposizione al provvedimento monitorio e il Tribunale di Bergamo, previa revoca del decreto ingiuntivo, si dichiarava territorialmente incompetente per il rapporto derivante dalla fideiussione omnibus stante la clausola pattizia che prevedeva la competenza per ogni causa del Tribunale di Milano o di quello di Cuneo.
Diversamente, il Tribunale di Bergamo si dichiarava competente per il credito derivante dal finanziamento chirografario e dalla fideiussione specifica, condannando il garante a corrispondere alla Banca opposta quanto alla medesima spettante per tali rapporti.
Il garante, per quanto qui interessa, provvedeva a gravare la suddetta sentenza avanti alla Corte d’Appello di Brescia e in tale sede, per la prima volta con le note scritte ex art. 83 c. VII D.L. 18/2020 depositate per l’udienza di precisazione delle conclusioni, sollevava l’eccezione di nullità della fideiussione specifica per violazione della L. 287/1990 poiché conforme allo schema ABI oggetto del Provvedimento di Banca d’Italia n.55\2005.
La Corte territoriale dichiarava tale eccezione di nullità inammissibile in quanto tardivamente proposta dall’appellante solo in sede di precisazione delle conclusioni nel presente grado e sviluppata in sede di comparsa conclusionale senza che dagli atti e documenti di causa emergessero gli elementi necessari per poter rilevarne la fondatezza.
In particolare, la Corte bresciana evidenziava che non risultavano essere stati prodotti in giudizio, nei termini di legge, né lo schema di fideiussione Abi né il provvedimento della Banca d’Italia.
Il garante, pertanto, ricorreva in Cassazione averso la decisione di seconde cure proponendo un unico motivo di gravame con cui prospettava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421, cod. civ., 115, cod. proc. civ., 7, comma 2, d.lgs. n. 3 del 2017, 2, legge n. 287 del 1990 poiché la Corte di Appello sarebbe caduta in errore nel non ritenere che l’eccepita nullità della garanzia ricorra anche per le fideiussioni specifiche e sia sempre rilevabile d’ufficio, mentre lo schema ABI risulterebbe prodotto con la replica conclusionale di seconde cure e il summenzionato Provvedimento della Banca d’Italia da ritenersi fatto notorio.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso del garante, ricordando, innanzitutto, che per consolidata giurisprudenza di legittimità1 “il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”.
Tale principio, tuttavia, precisa la Cassazione, deve essere contemperato con le regole generali del processo civile e il sistema di preclusione previste dal codice di rito sicché “qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già tempestivamente allegati”.
Precisa la Corte di Cassazione che nella fattispecie i fatti costitutivi della nullità sono il contenuto delle clausole contrattuali e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia con il provvedimento n.55/2005.
Il ricorrente, conclude l’ordinanza in esame, non ha dimostrato l’allegazione nei termini dei sopra esposti fatti costitutivi, da qui la correttezza del rigetto dell’eccezione di nullità pronunciata dalla Corte territoriale in quanto tardiva.
La Corte di Cassazione chiarisce che lo stesso ricorrente ha ammesso di aver prodotto lo schema ABI solo con la replica conclusionale depositata in seconde cure e il Provvedimento di Banca d’Italia addirittura in sede di ricorso di legittimità “dunque al di fuori dell’esercizio delle facoltà istruttorie e a relative preclusioni ormai maturate, anche tenuto conto dell’art. 345, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, senza dunque potersi invocare, quale neppure fatto dalla parte, la natura indispensabile di quei mezzi di prova precostituiti, sicché l’affermazione della Corte territoriale secondo cui tali documenti non erano riscontrabili agli atti, id est quelli scrutinabili ai fini della decisione, non risulta idoneamente incisa”.
La Cassazione ha, quindi, affermato che al Provvedimento Banca d’Italia n.55/2005 “non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio; sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall’altro, la Corte di appello […J non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia”.
La stessa ordinanza n.33472/2024, contraddicendo implicitamente quanto asserito dalla medesima terza sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27243 del 21.10.2024, ha dichiarato che il Provvedimento Banca d’Italia n.55/2005 ha avuto ad oggetto solamente fideiussioni che si possano qualificare come omnibus, restando invece esclusa qualsiasi altra fattispecie, tra le quali la fideiussione specifica oggetto del provvedimento qui in esame.
Tale conclusione si inserisce nel solco di ulteriori precedenti di legittimità, i quali hanno statuito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus” (Cassazione civile, Sez. I, 15 luglio 2024, n. 19401).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: OCCORRE DOCUMENTARE LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICONCORRENZIALE
PER FAR VALERE LA NULLITÀ OCCORRE PRODURRE NECESSARIAMENTE LO SCHEMA ABI VIETATO, IL PROVVEDIMENTO BANKIT 55/2005 E IL PARERE AGCM
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Condello | 22.10.2024 | n.27389
SONO SANZIONATE TUTTE LE VICENDE CHE COSTITUISCONO LA REALIZZAZIONE DI PROFILI DI DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Gorgoni | 22.03.2024 | n.7834
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno