Provvedimento segnalato dall’Avv. Fabrizio Illuminati, del foro di Ancona
In materia di fideiussioni, il garante che ha prestato fideiussione specifica, qualora invochi in giudizio l’effetto distorsivo della concorrenza delle clausole incriminate con provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, non può giovarsi della prova privilegiata costituita dai risultati raggiunti dall’AGCM e della Banca d’Italia a seguito di ispezione svoltasi negli anni 2002/2005 ma, quando si tratti di fideiussioni prestate in un momento successivo al periodo di tale ispezione, deve dimostrare tutti gli estremi dell’illecito concorrenziale e, dunque, non solo l’applicazione generalizzata e standardizzata delle clausole, da un numero considerevole di istituti di credito nel medesimo periodo della garanzia per cui è causa, ma anche l’effettiva distorsione della concorrenza.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Enza Foti, con la sentenza n.566 del 9 settembre 2024.
Nel caso di specie, con atto di citazione, i fideiussori di un mutuo fondiario si opponevano al precetto notificato loro dal Servicer di una SPV, contenente l’intimazione al pagamento di euro 423.622,71.
A fondamento dell’opposizione, eccepivano, tra le altre cose, la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni per conformità delle stesse allo schema predisposto dall’ABI, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust.
Si costituiva in giudizio la SPV chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la chiamata in causa in manleva della Banca che, in forza di un contratto di cessione, aveva ceduto alla SPV svariati crediti, tra cui quello oggetto della controversia in esame.
È ormai noto che nel luglio 2003, l’ABI ha predisposto uno schema di contratto di fideiussione composto da diversi articoli disciplinanti, nel dettaglio, le clausole del rapporto di garanzia. Tale schema veniva in seguito censurato, prima dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, poi dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, il quale ha affermato che gli articolo 2, 6 e 8 del modello predisposto dall’ABI si ponevano in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90. Pertanto, l’applicazione uniforme delle clausole indicate negli art. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia alla decadenza per inerzia del creditore) e 8 del testo ABI è frutto di intese vietate con conseguente nullità delle clausole stesse.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 41994 del 30.12.2021, hanno così risolto l’interrogativo relativo a quali sanzioni applicare ai contratti “a valle” adottati in applicazione delle clausole di cui al censurato schema ABI: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Il Giudice precisava però che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo temporale compreso tra il 2002 e il 2005 (arco temporale in cui è stata svolta l’istruttoria) mentre non può costituire, da sola, prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza per periodi rispetto ai quali nessuna indagine risulta essere stata svolta dall’autorità di vigilanza.
Di conseguenza, nei casi di contratti di fideiussione stipulati in un momento diverso dall’arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005, il fideiussore è onerato ad allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
Peraltro non è neppure sufficiente dimostrare l’applicazione generalizzata e standardizzata delle clausole, in quanto la stessa Banca d’Italia, nel citato provvedimento n. 55/2005, ha sottolineato che “la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali… ne discende che colui che ha prestato fideiussione specifica, qualora invochi in giudizio l’effetto distorsivo della concorrenza delle clausole incriminate, non possa giovarsi della ‘prova privilegiata’ costituita dai risultati raggiunti dall’AGCM e della Banca d’Italia ma debba dimostrare tutti gli estremi dell’illecito concorrenziale e, dunque, non solo l’applicazione generalizzata e standardizzata delle clausole, da un numero considerevole di istituti di credito nel medesimo periodo della garanzia per cui è causa, ma anche l’effettiva distorsione della concorrenza mediante l’ostacolo, in quel settore di mercato ‘alla possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscono un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Quanto al caso di specie, il giudice, insieme ad altri rilievi, ha osservato che la fideiussione di cui gli opponenti avevano invocato la nullità era stata stipulata nel 2009, e quindi in periodo differente rispetto a quello oggetto di indagine da parte dell’autorità di vigilanza (2002-2005).
In questo contesto, gli opponenti erano onerati sia dell’allegazione sia della prova dell’applicazione uniforme e standardizzata delle clausole incriminate anche nel periodo in cui è stata sottoscritta la fideiussione che ci occupa. Prova che non era stata in alcun modo fornita.
Per i motivi esposti, il Tribunale di Ascoli Piceno, rigettava l’opposizione e confermava il diritto dell’opposta di procedere con l’esecuzione forzata, con condanna degli opponenti alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA MERA CORRISPONDENZA DI UNA FIDEIUSSIONE SPECIFICA ALLO SCHEMA ABI NON È SUFFICIENTE A FAR RITENERE CHE LE CLAUSOLE VIETATE SAREBBERO NULLE
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Federica Emanuela Lipari | 17.04.2024 | n.258
LA GARANZIA NON HA UN TERMINE DI DECADENZA
Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani | 03.07.2024 | n.1039
SONO SANZIONATE TUTTE LE VICENDE CHE COSTITUISCONO LA REALIZZAZIONE DI PROFILI DI DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Gorgoni | 22.03.2024 | n.7834
VA RESPINTA LA DOMANDA DI NULLITÀ, ANCHE PARZIALE, DI UN CONTRATTO STIPULATO SUCCESSIVAMENTE PUR CONTENENTE LE TRE CLAUSOLE DEL MODELLO ABI VIETATE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Tarantola – Rel. Fazzini | 04.01.2024 | n.82
FIDEIUSSIONI – ABI: IL PROVVEDIMENTO BANKIT N.55/2005 NON RIGUARDA LE GARANZIE SPECIFICHE
L’ORGANO DI VIGILANZA HA VALUTATO RUOLO, FUNZIONI E CONDIZIONI CONTRATTUALI AFFERENTI ALLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli- Rel. Martucci | 14.06.2023 | n.9528
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL PROVVEDIMENTO BANKIT NON FORNISCE DI PER SÉ PROVA IDONEA DELL’ESISTENZA DELL’INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Amoroso | 06.11.2023 | n.4700
IL MERO DATO DELLA IDENTITÀ OGGETTIVA È CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER RITENERE SUSSISTENTE LA INVALIDITÀ PER ILLICEITÀ DERIVATA DAGLI EFFETTI DELL’INTESA
Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani | 06.11.2023 | n.1599
OCCORRE CHE I RELATIVI FATTI COSTITUTIVI SIANO RITUALMENTE ALLEGATI DALLE PARTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Cirillo | 17.07.2023 | n.20713
TALE FORMA DI INVALIDITÀ GIOVA A TUTTE LE PARTI DEL RAPPORTO DI GARANZIA
Sentenza | Tribunale di Sondrio, Giudice Daniela Bosio | 17.07.2023 | 229
IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA RIENTRA NEL PERIMETRO DELLE “GARANZIE DI QUALSIASI TIPO” CEDUTE NELL’AMBITO DI UN’OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE
Sentenza |Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 11/07/2023 | n. 532
INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA: I CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE A VALLE SONO PARZIALMENTE NULLI
SALVO CHE SIA DESUMIBILE O PROVATA UNA DIVERSA VOLONTÀ DELLE PARTI
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Martucci | 04.07.2023 | n.10581
FIDEIUSSIONE-ABI: IL PROVVEDIMENTO BANCA DI ITALIA DEL 2005 NON HA FEDE PRIVILEGIATA
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE CHE L’ILLECITO ANTITRUST SUSSISTA SUCCESSIVAMENTE A TALE PERIODO
Sentenza | Tribunale di Sondrio, Giudice Daniela Bosio | 27.06.2023 | n.192
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
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