In materia di contratti bancari, non sono sussumibili le fideiussioni specifiche nell’ambito di applicazione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55.2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l’operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L’organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d’Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli- Rel. Martucci, con la sentenza n. 9528 del 14 giugno 2023.
Accadeva che il fideiussore citava in giudizio davanti al Tribunale di Roma le società creditrici chiedendo di dichiararsi la nullità della fideiussione specifica prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice per essere stata stipulata sulla base del modello predisposto dall’ABI, successivamente dichiarato illegittimo perché contrario alle norme anticoncorrenziali dal provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005.
Si costituiva in giudizio una delle società convenute, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del fideiussore ad azionare la tutela prevista dalla normativa in materia di antitrust, non avendo agito quale consumatore nella prestazione della garanzia.
Il giudice dichiarava infondata l’eccezione di nullità del contratto di garanzia presentata dal fideiussore, affermando che la nullità parziale dei contratti predisposti sulla base del modello ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d’Italia con il provvedimento n.55/2005 perché contrario alla normativa antitrust, colpisce solo le fideiussioni omnibus, non anche quelle specifiche come quella oggetto di lite.
Sulla base di queste osservazioni, il Tribunale rigettava le domande proposte dal fideiussore, condannandolo alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
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