La Banca d’Italia, con provvedimento 55/2005 ha stabilito che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nell’ottobre del 2002 contenesse disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l’art. 2, co. II, lettera a) della legge Antitrust (n. 287/1990).
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli-Rel. Basile nella sentenza n. 2659 del 18.02.2022.
In particolare, un fideiussore aveva citato in giudizio la banca per veder dichiarare la nullità di determinate clausole riprodotte nel contratto con la stessa stipulato, a garanzia del debito della società cliente.
Orbene, la Banca d’Italia – con il provvedimento citato che costituisce prova privilegiata – ha considerato le clausole in questione come anticoncorrenziali in quanto addossano al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
In merito agli effetti prodotti sulle fideiussioni a valle, in seguito ad un complesso dibattito ermeneutico, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30.120.2021, in merito alle forme di tutela riconoscibili al fideiussore, quella preferibile è la nullità parziale.
Invero, legge antitrust detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, in particolare i consumatori, tenuto conto che il contratto a valle costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e sottolinea che, in tale prospettiva la pronuncia legittima il destinatario ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria.
La nullità prevista dall’ l’art 2, comma 3 L. n. 287/1990, secondo cui le intese vietate sono nulle ad ogni effetto è una nullità funzionale, che prescinde da un vero e proprio collegamento negoziale tra l’intesa illecita a monte e la fideiussione a valle.
Ne consegue che i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti- partecipano della stessa natura illecita dell’atto a monte, e vengono ad essere inficiati della medesima forma di invalidità dei primi.
Ai sensi dell’art. 1419 c.c., il generale principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale difformi dallo schema legale comporta che, in caso di nullità parziale relativa ad una parte del contratto, resti a carico della parte interessata l’estensione della stessa all’intero negozio, provandone l’interdipendenza dalla clausola nulla.
In conclusione, poi, per quanto concerne l’accertamento della violazione dell’art. 2 L. 287 del 1990 da parte delle intese in questione, è ormai pacifico che il provvedimento della Banca d’Italia summenzionato costituisca prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale.
Pertanto, al giudice basterà limitarsi a valutare se le disposizioni convenute coincidono o meno con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza.
Per tali motivi, il Tribunale rigettava la domanda principale di nullità, per violazione dell’art. 2 della l. n. 287/1990, accogliendo però la domanda subordinata, con declaratoria di la nullità parziale, per violazione dell’art.2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del 1990, degli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa, meglio descritto sub 1, lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali;
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: i garanti devono provare la violazione dello schema ABI
L’eventuale nullità può travolgere solo la clausola derogativa
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Patrizia Pietracci | 16.12.2021 | n.1643
FIDEIUSSIONE-ABI: il provvedimento Bankitalia vale quale prova privilegiata
E’ onere dell’attore allegare i fatti a fondamento dell’illecito anticoncorrenziale
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni- Rel.Barbuto | 19.01.2022 | n.294
FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: occorre dimostrare concretamente la condotta anticoncorrenziale
La mera coincidenza contenutistica con le clausole nulle schema ABI non è sufficiente per dimostrare l’illiceità
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 14.02.2022 | n.64
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