Il principio dispositivo che si pone alla base del processo civile impedisce infatti al giudice la ricerca d’ufficio di fatti ed elementi non allegati dalle parti.
I parametri di raffronto invocati dai fideiussori per dedurre la nullità della garanzia per violazione delle intese anticoncorrenziali (modello ABI, provvedimento della Banca d’Italia) non sono atti normativi e non possono quindi essere conosciuti d’ufficio dal giudice.
Ai fini della rilevabilità ex officio della nullità delle fideiussioni l’eventuale nullità va verificata, in concreto, sulla base delle specifiche allegazioni e prove di chi sollevi la domanda o l’eccezione di nullità, senza che sia ammissibile invocare automatismi di sorta.
Con riferimento al contratto “a valle” dell’intesa supposta vietata, la parte che deduce la nullità ha l’onere di allegare e provare che le parti, pur avendo l’intenzione di rafforzare il credito della banca attraverso la garanzia, non l’avrebbero voluta né l’avrebbero prestata in difetto delle clausole illecite, la cui presenza invece si presume allo stato rispondente all’interesse negoziale di entrambi i contraenti che hanno sottoscritto la garanzia.
Non risultando l’inidoneità del contratto a realizzare le finalità alle quali la sua conclusione era preordinata, pertanto, solo alcune clausole potrebbero, in via ipotetica e astratta, essere ritenute nulle.
Non risultando quindi nemmeno allegato che le clausole contenute nell’astratto schema negoziale predisposto dall’ABI abbiano trovato concreta applicazione nel caso di specie, la contestazione della loro validità sarebbe comunque priva di rilevanza, non avendo i fideiussori alcun interesse a sollevare l’eccezione.
Così si è espressa la Corte di Appello di Torino, Pres. Cortese – Rel. Coccetti con la sentenza n. 1230 del 22 novembre 2022 con la quale ha respinto l’appello proposto da due fideiussori che domandavano la declaratoria di nullità delle garanzie.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE SCHEMA ABI: LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE NON TRAVOLGE L’INTERO CONTRATTO
NON SI CONFIGURA LA DECADENZA EX ART. 1957 CC IN CASO DI ATTO STRAGIUDIZIALE.
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Apostoliti | 24.11.2022 | n.3726
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
LA PROVA DELLA NULLITÀ PERTANTO RESTA IN CAPO A CHI NE DOMANDA LA DICHIARAZIONE
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
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