L’illiceità accertata dalla Banca d’Italia di alcune clausole di un modello standardizzato approvato da un’intesa bancaria non è idonea a determinare l’integrale nullità dei contratti “a valle” riconducibili allo schema contrattuale censurato dalla Banca d’Italia ma semmai solo la nullità parziale relativa alle singole clausole.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, con sentenza del 12.11.2019.
Una banca otteneva dal Tribunale di Ancona un decreto ingiuntivo nei confronti del garante di una srl il pagamento di una somma pari a euro 71.500. Il garante si opponeva al decreto contestando, fra l’altro, la nullità della fideiussione omnibus, in quanto redatta su modulo conforme a quello diffuso dall’ABI nel 2003, che si assumeva in violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza sancito dall’art. 2 comma 2 della L. 287/1990.
Per quanto riguarda la supposta violazione della normativa antitrust, eccepita da parte opponente, ha osservato il Tribunale che non può configurarsi nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall’ABI nel 2003 sul presupposto che le stesse contengano alcune clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2, comma 2, lett. A della L. 287/1990.
I contratti fra la singola impresa ed il cliente derivano dall’autonomia privata dei contraenti, ovvero da una autonoma manifestazione di consenso da cui può discendere indubbiamente anche l’eventuale recepimento all’interno del regolamento contrattuale delle singole clausole eventualmente riproduttive dell’illecita determinazione, ma la circostanza che l’impresa bancaria uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomina privata, non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragione pratica.
Il Tribunale ha concluso che l’illiceità delle intese a monte, fra imprese bancarie, non è idonea a determinare l’integrale nullità del contratto a valle, ma solo la nullità delle clausole che riproducano il contenuto dello schema contrattuale censurato dal provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005, nella specie le clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dall’attore, che anche ove eliminate non inficiano l’obbligo di garanzia assunto di parte opponente.
La motivazione decisione del Tribunale di Ancona appare conforme alla recentissima sentenza Corte di Cassazione, n. 24044 del 26/09/2019, che, sottolineando la differenza che ricorre fra accordi a monte (e cioè fra imprese bancarie) sanzionati dalla nullità per violazione della normativa antitrust ed i contratti stipulati a valle , in relazione ai quali può essere solo esercitata l’azione risarcitoria, ha confermato il principio già espresso in precedenti pronunce secondo cui “Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad adozione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CASSAZIONE LA NULLITÀ È SOLO PARZIALE
L’INVALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTROVERSE NON PREGIUDICA GLI INTERESSI IN GIOCO NÉ TRAVOLGE L’INTERO CONTRATTO DI GARANZIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Bisogni – Rel. Tricomi | 26.09.2019 | n.24044
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-abi-2002-e-normativa-antitrust-per-la-cassazione-la-nullita-e-solo-parziale
FIDEIUSSIONE “ABI”: I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL’AUTHORITY FORMANO PROVA PRIVILEGIATA DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
PER LA CASSAZIONE È DIRIMENTE LA COINCIDENZA TRA CLAUSOLE CONTRATTUALIZZATE E CONDIZIONI OGGETTO DELL’INTESA RESTRITTIVA
Sentenza | Cassazione civile, I sez., Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 22.05.2019 | n.13846
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-i-provvedimenti-sanzionatori-dellauthority-formano-prova-privilegiata-dellintesa-anticoncorrenziale
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: GRAVA SUL GARANTE L’ONERE DI PROVARE LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE IL CARATTERE UNIFORME DELL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CONTESTATO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi | 14.05.2019 | n.921
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-antitrust-grava-sul-garante-lonere-di-provare-la-violazione-della-normativa
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