L’art. 33 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287 prevede in linea generale che la competenza funzionale per le azioni dirette a far valere la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust spetta al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, richiamando espressamente l’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.
La specifica competenza funzionale nella materia che ci occupa è però determinata più precisamente dagli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1-ter, dello stesso decreto legislativo n. 168 del 2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 3 del 2017.
In particolare, l’art. 18 del D. Lgs. n. 3 del 2017, nell’attuare la direttiva 2014/104-UE emanata al fine di garantire l’uniformità del quadro normativo in materia, ha aggiunto il comma 1 -ter all’art.4 del d. lgs.168/2003 ed ha eletto le sezioni di Milano, Roma e Napoli, attribuendo loro competenza funzionale per tutte le controversie per le quali sarebbe territorialmente competente rispettivamente una Sezione specializzata in materia d’impresa del Nord, del Centro e del Sud Italia.
Si tratta di una previsione adottata sul presupposto della particolare complessità delle controversie legate alla materia antitrust, che raggiunge anche gli obiettivi, perseguiti dalla direttiva europea, di maggiore prevedibilità ed uniformità delle decisioni e di effettiva specializzazione dei giudici.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Bari, Pres. Labellarte – Rel. Guaglione, con la sentenza n. 7 dell’11.01.2023 che, in tema di nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di Napoli.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL FORO SPECIALE PREVALE ANCHE SE ATTORE È UN CONSUMATORE
Ordinanza | Tribunale di Bari, Pres. Raffaella Simone – Rel. Assunta Napoliello | 28.03.2022 |
FIDEIUSSIONE OMNIBUS-ABI: SULLA NULLITÀ “ANTITRUST” DECIDE IL “TRIBUNALE DELLE IMPRESE”
IN OGNI CASO SPETTA AL FIDEIUSSORE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA DEL CONTRATTO “A VALLE” DALL’INTESA “A MONTE”
Sentenza | Tribunale di Firenze, Giudice Sabrina Luperini | 11.06.2021 | n.1623
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