La nullità dell’intesa a monte determina la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Con riferimento all’onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus, ai fini dell’estensione del vizio, l’attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall’ABI con la finalità di aderire allo stesso ed in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità.
Dunque, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è sufficiente per dimostrare l’illiceità delle stesse, essendo invece necessaria la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
Il Provv. N. 55 del 2005 della B.I. costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso e soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate, tra il 2002 ed il 2005, nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima; per le fidejussioni prestate successivamente, pertanto, parte attrice è onerata dell’allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari, con la sentenza n. 85 del 28 gennaio 2023, con la quale è stata rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo presentata dagli attori che avevano eccepito la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui alla legge n. 287/1990.
Il Tribunale ha ritenuto che parte opponente non avesse sufficientemente assolto l’onere probatorio, mancando agli atti la prova del collegamento tra l’intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle.
Nella controversia oggetto di giudizio, l’attore si era infatti limitato a fornire la prova della coincidenza formale e contenutistica degli articoli della fideiussione omnibus e quelli censurati dello schema ABI, ma tale sovrapponibilità contenutistica non è stata ritenuta sufficiente ai fini della prova della relazione tra intesa a monte e contratto a valle, da cui discenderebbe la nullità derivata per restringimento o lesione della concorrenza.
Il mancato assolvimento dell’onere della prova ha comportato il rigetto dell’opposizione, data l’impossibilità della dichiarazione di nullità derivata delle fideiussioni.
Ne è conseguita la validità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., in quanto espressione di libera scelta nella contrattazione privata e la possibilità per il creditore di chiedere il pagamento anche ai fideiussori opponenti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’INTESA ANTICONCORRENZIALE È RELATIVA SOLO A FIDEIUSSIONE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres.Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
FIDEIUSSIONI ABI: LA NULLITÀ ANTITRUST DALL’ASTRATTO AL CONCRETO
DALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE ALL’ONERE PROBATORIO: IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI NAPOLI STABILISCE I “CONFINI” DI MERITO ALLE AFFERMAZIONI DI PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Pres. Rel. Nicola Graziano | 24.05.2022 | n.5125
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: LA NULLITÀ NON SI APPLICA ALLE GARANZIE SPECIFICHE
LA DECLARATORIA DI NULLITÀ PARZIALE VA SPECIFICAMENTE INVOCATA DA PARTE DEBITRICE
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice dott. Davide De Giorgio | 18.02.2022 | n.375
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno