L’eccezione di nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI-2002/2003 per violazione “Antitrust” non può essere rilevata d’ufficio ed è inammissibile quando non formulata in primo grado o in atto di appello. L’eccezione deve essere comunque sostenuta da allegazioni e prove a cura della parte attrice/appellante.
Se anche una intesa vietata può essere dannosa per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, purtuttavia, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all’art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti.
In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità delle clausole nn. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI sanzionate dall’autorità competente (allora la Banca d’Italia) con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, occorrerebbe pur sempre l’allegazione e la prova o del fatto che almeno una di tali clausole ha trovato applicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni art. 2043 c.c. o del fatto che le parti, conoscendo la nullità di tali clausole, non avrebbero concluso il contratto.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, con la sentenza n. 1966 del 23 luglio 2020.
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