In tema di fideiussioni omnibus, la nullità dei contratti di fideiussione riproducenti lo schema ABI è da qualificarsi come nullità parziale, limitata alle sole clausole (2, 6 e 8) considerate anticoncorrenziali dal provvedimento Bankit 55/2005 e inserite nelle garanzie stilate secondo il modello ABI negli anni 2002-2005, con esclusione, dunque, delle fideiussioni che non abbiano le caratteristiche meramente riproduttive del contratto a monte e di tutte quelle clausole che, singolarmente considerate, pur avendo contenuto derogatorio delle clausole oggetto di nullità parziale, non possono essere messe in correlazione diretta con l’intesa anticoncorrenziale, alla quale è esclusivamente legata la declaratoria di nullità c.d. “speciale”.
Esclusa la nullità totale della fideiussione – anche se contenente le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 delle vecchie Norme Bancarie Uniformi considerate anticoncorrenziali – anche la rilevabilità d’ufficio della nullità relativa è subordinata alla circostanza che essa emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa.
E sotto tale profilo, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d’Italia non fornisce di per sé prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza, dal momento qualora la stipulazione della garanzia fideiussoria sia intervenuta a distanza di anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Amoroso, con la sentenza n. 4700 del 6 novembre 2023.
Accadeva che i fideiussori impugnavano in appello la sentenza del Tribunale di Benevento che rigettava la loro opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della banca cessionaria del credito garantito.
Nelle conclusionali, gli appellanti eccepivano, la nullità della fideiussione, sottoscritta nel 2007, per conformità della stessa al modello ABI, già dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia.
La corte dichiarava tale deduzione infondata, affermando che può essere sollecitata dalle parti la dichiarazione d’ufficio della nullità parziale dei contratti di garanzia omnibus riproducenti le clausole dichiarate anticoncorrenziali dal Provvedimento Banca d’Italia 55/2005 solo qualora tale invalidità emerga per tabulas dagli atti di causa.
Sotto tale profilo, aggiunge che non risulta decisiva nel merito la produzione del Provvedimento Bankit 55/2005, essendo nel caso di specie la fideiussione omnibus stipulata nel 2007 e dunque successivamente al periodo 2002-2005 al quale si riferiva il Provvedimento.
Sulla scorta di tale ragionamento la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello, con condanna dei fideiussori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
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