Qualora un giudizio abbia ad oggetto l’accertamento della violazione, da parte delle clausole inserite nel contratto di fideiussione, della normativa antitrust, di cui all’art. 2, comma 2, lett a) legge n. 287 del 1990, non è necessario attivare la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs 28/2010, non vertendosi in tema di contratti bancari.
In primo luogo, la fideiussione non rientra tra i contratti bancari stricto sensu ma è piuttosto un contratto di garanzia previsto e disciplinato dal codice civile.
In secondo luogo, oggetto del giudizio è la violazione della normativa antitrust, per la quale sussiste la competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di imprese.
Proprio la natura dell’accertamento cui è chiamato il tribunale nelle controversie antitrust, volto a verificare l’esistenza di un’intesa illecita “a monte” da cui discende la nullità dei contratti “a valle “, determina la competenza inderogabile delle sezioni specializzate delle imprese.
La circostanza contingente che il contratto “a valle” sia un contratto bancario, finanziario o assicurativo, non connota la controversia come relativa ad un contratto bancario, finanziario o assicurativo; invero la natura e la tipologia del contratto “a valle” restano irrilevanti ai fini dell’accertamento cui è chiamata la Sezione specializzata delle imprese, che ha ad oggetto l’esistenza di una intesa vietata da cui consegue, ove il contratto “a valle” recepisca in tutto o in parte i contenuti dell’intesa illecita accertata, la sua invalidità totale o parziale.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano, con la sentenza n. 4969 del 26 maggio 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE BANCARIA: NON SUSSISTE L’OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE
LA GARANZIA NON È UN CONTRATTO BANCARIO ED IL FIDEIUSSORE NON È CLIENTE DELLA BANCA E NON FRUISCE DEL CREDITO CONCESSO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 22.10.2020 |
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