Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Antonio Trezza del foro di Salerno
In tema di fideiussione, le disposizioni di cui all’art. 1957 c.c. non costituiscono elementi minimi ed inderogabili di esistenza e validità della fideiussione, potendo i diritti derivanti per il fideiussore dall’art. 1957 c.c. essere rinunciati in valide forme di legge.
Il fideiussore non può, inoltre, limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell’art.2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, che si riferisce al periodo all’intesa accertata per il periodo 2002 e 2005, ma è gravato dell’onere della prova circa l’esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale, evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità di una fideiussione stipulata successivamente al 2005.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Pres. Graziano – Rel. Fucito, con la sentenza n. 9489 del 17 ottobre 2023.
Accadeva che i fideiussori citavano in giudizio l’istituto di credito per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione, in quanto contenente clausole oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, contrarie alla normativa antitrust e, pertanto, affette da nullità.
Nello specifico le clausole inserite nel contratto di cui si lamentava la nullità erano quella comportanti la rinuncia alla facoltà prevista dall’art. 1957 c.c., la clausola c.d. di sopravvivenza e quella di reviviscenza.
Il giudice ha affermato che le clausole indagate dall’attore esistono nel diritto bancario da tempi risalenti, e specialmente la deroga al funzionamento del 1957 c.c. è da sempre considerata un veicolo per il migliore funzionamento del credito nell’interesse tanto del garantito che della banca, dal momento che l’estensione temporale dell’efficacia della garanzia fideiussoria, in assenza di un termine a pena di decadenza per l’attivazione dalla scadenza del debito, consente una maggiore tolleranza verso gli inevitabili e fisiologici andamenti irregolari dell’esposizione debitoria di un’azienda, andamenti che sono connessi non solo alla capacità dell’imprenditore, ma anche della solvibilità generale del mercato.
Inoltre, il contratto era stato stipulato in un momento successivo rispetto a quello (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell’accertamento effettuato dalla Banca d’Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005.
Pertanto, da una parte è stato rilevato che le disposizioni contenute nell’art. 1957 c.c. non valgono come elementi minimi ed inderogabili di esistenza e validità della fideiussione, potendo i diritti derivanti per il fideiussore dall’art. 1957 c.c. essere rinunciati in valide forme di legge; e dall’altra, che i fideiussori avrebbero dovuto fondare l’invalidità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell’art.2 L. n. 287/1990 facendo leva non solo sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia , ma anche provando l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale successiva al periodo 2002-2005, al quale si riferisce il provvedimento Banca d’Italia.
Sulla base di questo ragionamento, il Tribunale rigettava la domanda con condanna degli attori alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ABI: IL PROVVEDIMENTO BANKIT N.55-2005 NON PROVA L’INTESA ANTICONCORRENZIALE PER LE GARANZIE SOTTOSCRITTE SUCCESSIVAMENTE
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
FIDEIUSSIONI ANTITRUST: LA MERA COINCIDENZA CON LE CLAUSOLE ABI NON È SUFFICIENTE A DIMOSTRARNE L’ILLICEITÀ
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
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