In materia di fideiussioni, il creditore, per poter fruire della garanzia ex articolo 1956 c.c., deve prima della concessione del credito avvisare il fideiussore e ricevere da quest’ultimo un’espressa autorizzazione specifica al riguardo, con l’unica eccezione nel caso in cui debitore sia una società di cui il fideiussore è amministratore.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Graziosi, con la ordinanza n. 20665 del 24 luglio 2024.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dal fideiussore avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, la quale aveva accolto il gravame proposto dalla banca creditrice negando l’applicazione della garanzia posta a favore del fideiussore ex art. 1956 c.c. in quanto una clausola contrattuale imponeva al garante di informarsi sulla situazione patrimoniale del terzo garantito.
In particolare il garante, che non era più socio della debitrice “da oltre un anno”, si doleva per la concessione di un ulteriore credito (qui avvenuta consentendo uno “sconfinamento in assenza di fido”) in favore della debitrice da parte della Banca, lamentando una omessa comunicazione in quanto vi sarebbe stato l’obbligo di informazione con mancata autorizzazione ex art. 1956 c.c.
La Corte ha affermato che è evidentemente insostenibile che tale clausola superi l’articolo 1956 c.c. in quanto tale norma non è soltanto incentrata sulla informazione, ma impone anche una “speciale autorizzazione” del fideiussore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LIBERAZIONE DELLA GARANZIA EX ART. 1956 CC: L’ONERE DELLA PROVA È A CARICO DEL FIDEIUSSORE
VA ASSOLTO CON IL RAFFRONTO TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE E SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE E AL MOMENTO DELLA FIDEIUSSIONE
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario | 29.06.2021 | n.5577
NON PUÒ RITENERSI CHE LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI SIA ILLEGITTIMA TOUT COURT
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo | 27.02.2020 | n.263
FIDEIUSSIONE: IL SOGGETTO GARANTITO DEVE TUTELARE LA POSIZIONE DEL GARANTE
LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE NON CONSENTE L’ESERCIZIO DI PRETESE NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. III Civ., Pres. Vivaldi – Rel. Valle | 12.12.2019 | n.32478
ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE: LA RICHIESTA DEVE AVVENIRE SECONDO IL MEZZO PREVISTO DAL CONTRATTO
L’INVIO A MEZZO PEC O LA CONSEGNA BREVI MANU NON EQUIVALGONO ALLA RACCOMANDATA A/R
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Rel. Aponte | 25.06.2019
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno