“Provvedimento segnalato dall’Avv. Vincenza Genchi con nota di accompagnamento”
Colui che afferma la nullità della fideiussione omnibus per effetto della possibile intesa anticoncorrenziale di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia deve fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto “a valle”, ossia l’applicazione uniforme, all’epoca della sottoscrizione dell’atto fideiussorio, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall’ABI.
Lo iato temporale tra l’accertamento della Banca d’Italia e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si deduce la nullità (anni 2008 e 2012), fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall’intesa accertata ormai nel lontano 2005.
In effetti, malgrado la riconosciuta natura di prova privilegiata dell’accertamento compiuto in sede amministrativa dalla Banca d’Italia, non è ritenere, comunque, sufficiente allegare e produrre il suddetto provvedimento n. 55/2005 per le garanzie fideiussorie successive al (maggio) 2005 rispetto alle quali non è possibile ricorrere a tale provvedimento per provare l’applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, peraltro, come già esposto, relativo alle fideiussioni omnibus.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma, con la sentenza n. 4501 del 5 dicembre 2022.
Nel caso in esame, essendo le fideiussioni di gran lunga posteriori al 2005 (essendo state sottoscritte circa dodici anni dopo e più rispetto all’accertamento della Banca d’Italia) ed avendo la banca convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta contestato la sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale, il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto sfornita di prova in quanto spettava ai garanti allegare e dimostrare la persistenza dell’intesa evidenziata da Banca d’Italia nel maggio del 2005 ovvero l’esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: VALGONO LE REGOLE EX ART. 2 DELLA L. 287/1990
IL GARANTE DEVE ECCEPITE TEMPESTIVAMENTE LA DECADENZA EX ART. 1957 C.C., ALTRIMENTI VA IN PRECLUSIONE
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Davide De Giorgio | 21.02.2022 | n.417
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: RESTA VALIDO IL CONTRATTO CHE CONTIENE CLAUSOLE CONTRARIE ALLA NORMATIVA
LA NULLITÀ PARZIALE NON LIBERA IL GARANTE DALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Basile – Rel. Martucci | 08.03.2022 | n.3653
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