Provvedimento segnalato dall’Avv. Nicola Balistreri del foro di Caltanissetta
I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Grava sulla parte interessata all’estensione della nullità, l’onere di dimostrare che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle, cioè senza le clausole redatte in conformità a quelle ritenute illegittime dalla Banca d’Italia.
Tale parte, inoltre, è tenuta ad allegare e provare l’effettiva, attuale e perdurante esistenza, all’epoca della stipula delle fideiussioni, di un’intesa anticoncorrenziale fra banche per l’applicazione in modo uniforme e generalizzato delle clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d’Italia nel 2005, costituente indefettibile presupposto dell’invocata nullità, quale elemento costitutivo della pretesa attorea.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Caltanissetta, Giudice Giuliana Guardo, con la sentenza n. 341 del 24 maggio 2023, con la quale è stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo formulata dai fideiussori e fondata sulla ritenuta nullità totale o, in subordine, parziale (con conseguente decadenza della controparte ai sensi dell’art. 1957 c.c.) delle fideiussioni omnibus dagli stessi rilasciate in favore della banca convenuta, in quanto riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.
Il Giudice di prime cure ha dapprima escluso la nullità totale dei contratti di fideiussione poiché gli opponenti non avevano dimostrato che i medesimi non sarebbero stati conclusi senza le clausole oggetto dell’accertamento di illegittimità da parte della Banca d’Italia.
Parimenti, è stata esclusa anche la nullità parziale dei suddetti contratti per mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi dell’illecito, non potendosi ritenere di per sé solo sufficiente, ai fini della sussistenza dell’intesa antitrust, la presenza nel contratto delle predette clausole.
Il Tribunale siciliano ha rilevato che le fideiussioni oggetto di contestazione era state stipulate in data 21.04.2009 e, quindi, in un periodo estraneo e ben successivo all’arco temporale (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia, relativamente al quale soltanto il provvedimento n. 55/2005 ha valore di prova privilegiata ai fini dell’accertamento dell’illecito antitrust.
Pertanto, il caso di specie è stato inserito tra le cause cc.dd. stand alone, afferenti a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d’Italia e non coperte, quindi, dal relativo accertamento.
Il Giudice designato ha ritenuto non provato né che l’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia nel 2005 fosse perdurante al momento del rilascio delle fideiussioni (ossia, a ben quattro anni di distanza dagli accertamenti amministrativi), né che l’utilizzo di dette clausole costituisse lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla Banca d’Italia, piuttosto che espressione della convenienza dell’utilizzo di clausole di analogo tenore (di per sé non contrario a norme imperative), per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.
Ne è conseguito il rigetto del motivo di opposizione e la condanna dei fideiussori, in solido tra loro, alle spese processuali in favore della banca creditrice.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA GARANZIA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres.-Rel. Nicola Graziano | 17.05.2023 | n.5093
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È INAPPLICABILE ALLE GARANZIE SPECIFICHE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Aragno – Rel. Cortelloni | 24.02.2023 | n.632
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
IL RICHIAMO AL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 NON È SUFFICIENTE
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Michele De Palma | 04.10.2022
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA NUOVA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL 2018
Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: IL GARANTE HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DELL’INTESA RESTRITTIVA
NON È SUFFICIENTE LA GENERICA CONTESTAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA GARANZIA PER CONTRARIETÀ ALLA NORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice dott. Nicola La Mantia | 22.02.2022 | n.854
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
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