
Contributo a cura della dott.ssa Silvana Mascellaro, dello Studio Mascellaro – Fanelli
In materia di fideiussioni specifiche, il contratto riproducente lo schema ABI dichiarato illegittimo dal Provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia non è colpito da nullità.
Infatti, lo schema ABI riguarda la sola fideiussione omnibus ed il provvedimento della Banca d’Italia si è occupato della sola garanzia omnibus (ciò che emerge sin dall’incipit del punto 2 del provvedimento).
Ne consegue che il rapporto personale di garanzia dedotto non è qualificabile nei termini di una fideiussione omnibus e non è possibile, quindi, riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole nei termini dedotti dall’opponente, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia sopra richiamata incidente soltanto sui contratti di fideiussione omnibus predisposti sul modello ABI adottato tra la fine del 2002 e l’estate del 2003.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Ersilia Carlucci, con la sentenza n. 1176 del 27 novembre 2024.
- Il fatto
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva richiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto dai fideiussori per presunta nullità della garanzia per violazione della norma Antitrust, indeterminatezza del tasso Euribor, anatocismo nell’ammortamento alla francese, nullità dell’applicazione della clausola floor per presunti derivati impliciti nullità del contratto di mutuo per carenza di causa.
- La fideiussione specifica non è investita dalla nullità tipica di quella Omnibus
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di presunta nullità della fideiussione specifica oggetto di contestazione, perché non fideiussione omnibus.
Il Magistrato, evocando ben chiara giurisprudenza, ha chiarito che in quanto fideiussione specifica “non è possibile, quindi, riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole nei termini dedotti dall’opponente, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia sopra richiamata incidente soltanto sui contratti di fideiussione omnibus predisposti sul modello ABI adottato tra la fine del 2002 e l’estate del 2003 (cfr. Tribunale Napoli Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 24/05/2022, (ud. 18/05/2022, dep. 24/05/2022), n.5125; (cfr. Tribunale Napoli Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 24/05/2022, (ud. 18/05/2022, dep. 24/05/2022), n.5125; Corte appello Venezia sez. I, 23/01/2020, n. 193; Tribunale Roma sez. XVII, 21/10/2020, n. 12619; Tribunale Roma sez. XVII, 21/11/2019, n. 22440). “
Puntualizza infine il Giudice che lo schema ABI precisa già nella intestazione dello schema che esso inerisce alla sola fidejussione omnibus ed inoltre anche l’intestazione del punto 2 del provvedimento della Banca d’Italia è dedicato alla sola fidejussione omnibus.
La sentenza, quindi, conclude affermado che la fideiussione specifica non può avvalersi della prova privilegiata della delibera della Banca d’Italia che rileva invece solo per i contratti di fideiussione omnibus predisposti sul modello ABI adottato tra la fine del 2002 e l’estate del 2003.
- Non è nullo il mutuo destinato a ripianare debiti pregressi
Il Tribunale, statuisce che non è nullo il mutuo destinato a ripianare una passività del mutuante nei confronti del medesimo mutuatario, giacché non si tratta di mutuo di scopo e precisa che si sarebbe potuto parlare di illiceità della causa di tale negozio solo se fosse stata offerta “rigorosa prova che il contratto abbia avuto la finalità di eludere norme imperative, di cui agli artt. 1343 e 1344 c.c., circostanza indimostrata nel caso che ci occupa (cfr.Trib. Teramo, 26/01/2017, n. 49). “
- Non vi è anatocismo nel piano di ammortamento alla francese
La decisione ha chiarito – in linea con costante giurisprudenza – che nel piano di ammortamento alla francese non vi è alcun anatocismo, in quanto nella struttura stessa del piano gli interessi aggregati nella rata successiva sono a loro volta calcolati solo ed unicamente sul capitale residuo e solo ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
- La clausola floor non è vessatoria e non costituisce derivato implicito
Il Giudice si esprime con molta chiarezza, precisando che il contratto di mutuo che preveda al suo interno una clausola floor non è uno strumento finanziario derivato in grado di turbare la funzione del mutuo squisitamente creditizia, non è un contratto d’investimento mobiliare, ma è un contratto tipico regolato dal TUB e dal codice civile.
Precisa, il Magistrato che esso non è uno strumento finanziario teso a realizzare un investimento, in quanto lo scopo, l’intento del mutuatario resta quello di ottenere fondi per l’acquisto di un bene e non già di speculare su aspetti finanziari indicati in sentenza come “ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera et similia”.
La sentenza offre un importante chiarimento, precisando che non si può assolutamente paragonare la clausola floor di un contratto di mutuo con quella di un contratto di investimento.
Fa di più la sentenza specificando che la clausola floor è legittima se indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile e resterebbe tale anche se nel caso essa fosse inserita in un contratto di natura finanziaria regolato dal TUF come previsto dall’art. 21 TUF (ABF Milano n. 688/2011; ABF Roma n. 2688/2011 e 8605/2014; ABF Napoli n. 395/2012 e n. 2735/ 2014; ABF nn. 7669/2015, 7355/2015; ABF 8867/2016; ABF 10381/2016; Trib. Como 13 luglio 2017; Trib. Trento 6 luglio 2017; Trib. Bologna 26 giugno 2017 e 31 gennaio 2018; Trib. Lanciano 17 ottobre 2017 e 20 novembre 2017; Trib. Chieti 3 ottobre 2017).
Precisazione ulteriore viene offerta dall’attento Magistrato allorquando esclude che la clausola floor possa essere qualificata come clausola vessatoria, giacché essa non è tra le clausole previste dall’art. 1341 c.c.
- Indeterminatezza del tasso EURIBOR
La sentenza rigetta l’eccezione della presunta indeterminatezza per la pattuizione degli interessi con rinvio al parametro di indicizzazione dell’Euribor, precisando con estrema chiarezza che la determinazione della misura degli interessi può essere pattuita anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato.
Il Magistrato precisa che i tassi EURIBOR, in quanto rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Ba. Federation) sono da ritenersi forniti dei requisiti di certezza e determinatezza, pertanto, conclude la sentenza, il rinvio al parametro EURIBOR non comporta l’indeterminatezza del tasso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI – ABI: LA DISCIPLINA ANTITRUST NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL DIVIETO È RELATIVO SOLO PER I MODELLI-TIPO PREDISPOSTI PER LE GARANZIE C.D. OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti | 16.12.2024 | n.5211
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
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