“Provvedimento segnalato dall’Avv. Vincenza Genchi con nota di accompagnamento”
Le fideiussioni specifiche si sottraggono alla pretesa domanda di nullità anche se contenenti le tre clausole censurate con il provvedimento n. 55/2005 in quanto la Banca d’Italia censurò lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003 che attribuiva, con l’introduzione delle clausole 2, 6 e 8, indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell’art. 2 comma 3 l. 287/1990
L’oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali del modello ABI per la fideiussione omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
Così si è espresso il Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma, con la sentenza n. 4501 del 5 dicembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres.Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
FIDEIUSSIONI ABI: LA NULLITÀ ANTITRUST DALL’ASTRATTO AL CONCRETO
DALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE ALL’ONERE PROBATORIO: IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI NAPOLI STABILISCE I “CONFINI” DI MERITO ALLE AFFERMAZIONI DI PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Pres. Rel. Nicola Graziano | 24.05.2022 | n.5125
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: LA NULLITÀ NON SI APPLICA ALLE GARANZIE SPECIFICHE
LA DECLARATORIA DI NULLITÀ PARZIALE VA SPECIFICAMENTE INVOCATA DA PARTE DEBITRICE
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice dott. Davide De Giorgio | 18.02.2022 | n.375
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