ISSN 2385-1376
Testo massima
In presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., nel testo vigente “ratione temporis”, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, dott. Antonio Perinelli, con la sentenza n. 13971, depositata in data 26.06.2015.
Nel caso in esame, la società correntista conveniva in giudizio la Banca contestando il recesso esercitato da quest’ultima dal contratto di conto corrente e chiedendo, per l’effetto, che l’istituto di credito fosse condannato a dare esecuzione al predetto rapporto. In subordine, in caso di accertamento della legittimità del contestato recesso, chiedeva procedersi alla rideterminazione del credito effettivamente vantato dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale deduceva la legittimità del recesso, motivandolo sulla base dello scoperto di conto, come da pattuite disposizioni contrattuali, concludendo per il totale rigetto delle domande attoree, previa autorizzazione alla chiamata in causa dei garanti, al fine di escutere le fideiussioni prestate a garanzia del debito della società attrice, del quale, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento.
Si costituiva altresì uno dei fideiussori restava invece contumace l’altro il quale aderiva alle eccezioni della società attrice ed eccepiva la nullità e l’inefficacia del contratto di fideiussione, a causa della vessatorietà delle clausole ivi contenute, come da normativa a tutela del consumatore.
In accoglimento dell’istanza formulata dalla banca, il Tribunale rendeva, pendente iudicio, ordinanza ingiuntiva, disponendo la condanna in solido della società opponente e dei fideiussori chiamati in causa.
Con la sentenza in commento, il Giudice adito, accertata nel merito l’infondatezza delle domande attoree, ha disposto la conferma dell’ordinanza di ingiunzione resa in corso di causa, nonché la condanna alle spese di lite sia della società opponente che dei fideiussori chiamati in causa.
In particolare, il Tribunale ha acclarato la legittimità del recesso operato dalla Banca dal rapporto di conto corrente, in quanto “facoltà riconosciuta dal contratto che è stata esercitata ricorrendo una giusta causa costituita dallo scoperto del conto corrente”.
Destituita di fondamento, altresì, l’eccezione di nullità e/o inefficacia del contratto di fideiussione per violazione della normativa a tutela del consumatore, sollevata dal terzo chiamato in causa, non potendo nel caso di specie – il garante essere considerato un consumatore.
Invero, come precisato con le statuizioni in esame, l’accertamento dello status di consumatore, ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., deve esser condotto con riguardo all’obbligazione garantita, attesa l’accessorietà, rispetto a quest’ultima, dell’obbligazione del fideiussore. “Sotto altro aspetto deve osservarsi che il garante rivestiva dapprima la qualità di socio della s.r.l. e quindi di commissario liquidatore, talché, anche sotto tale profilo, non può considerarsi quale consumatore” (cfr. Cass. 19484/2005).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 420/2015