Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore è del tutto facoltativo nella fase di introduzione del giudizio ben potendo il creditore agire separatamente in base ai singoli rapporti, mentre solo una volta instaurato il giudizio, ad esempio, nei confronti dei due debitori solidali, ha luogo un litisconsorzio che è meramente processuale. La situazione non muta considerando l’intervenuto fallimento del debitore principale, atteso che, in tal caso, il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall’art. 1957, comma 1, c.c., necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale mentre in mancanza di tale pattuizione, ha facoltà di agire a sua scelta indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante delle forme ordinarie.
In presenza di un contratto autonomo di garanzia (o di fideiussione) è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa di tutela, in quanto l’obbligazione del garante è funzionale rispetto a quella garantita.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. De Cristofaro con la sentenza n. 1519 del 9 maggio 2019.
Nella vicenda esaminata dei fideiussori proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato l’opposizione da questi proposta al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca in loro danno e nei confronti della società, debitrice principale, poi fallita.
Gli appellanti censuravano la decisione del Tribunale per non avere correttamente valutato le conseguenze dell’intervenuto fallimento della società e per l’omessa applicazione della tutela del consumatore, avendo costoro sottoscritto la garanzia per scopi estranei alla propria attività professionale.
Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza.
Con riferimento alla dedotta inesistenza del decreto ingiuntivo in virtù dell’intervenuto fallimento del debitore principale, la Corte ha chiarito che i rapporti instaurati dal creditore nei confronti del debitore principale, da un lato, e nei confronti dei fideiussori, dall’altro, sono del tutto autonomi e scindibili, e che l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, ben potendo il creditore agire separatamente in base ai singoli rapporti, mentre solo una volta instaurato il giudizio, ad esempio, nei confronti dei due debitori solidali, ha luogo un litisconsorzio che è meramente processuale.
Il Collegio ha ulteriormente specificato che la situazione non muta considerando l’intervenuto fallimento del debitore principale, atteso che, in tal caso, il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall’art. 1957, comma 1, c.c., necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale mentre in mancanza di tale pattuizione, ha facoltà di agire a sua scelta indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante delle forme ordinarie.
Infine, in riferimento alla mancata applicazione della disciplina consumeristica, la Corte ha chiarito che in presenza di un contratto autonomo di garanzia, o di fideiussione, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore il requisito soggettivo che consente tale forma di tutela deve riferirsi unicamente all’obbligazione garantita, a cui quella del fideiussore è accessoria; ciò posto, nella specie risultava provato documentalmente il collegamento stretto tra il fideiussore e la società debitrice sicché, sarebbe stato il garante a dover dimostrare la conclusione del contratto per scopi non inerenti all’attività professionale.
In ragione di tali rilievi, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione proposta dai garanti condannandoli al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore sanzione di cui all’art. 13 TU in materia di spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA QUALIFICA DI “CONSUMATORE” DEL FIDEIUSSORE DI UNA SOCIETÀ COMMERCIALE
VANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE SUE CONDIZIONI PERSONALI, COME L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E L’EVENTUALE COLLEGAMENTO CON QUELLA SVOLTA DAL GARANTITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ – 3, Pres. Frasca – Rel. Rubino | 08.05.2020 | n.8662
LA CASSAZIONE SUPERA IL PROPRIO ORIENTAMENTO SULLA RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL DEBITORE PRINCIPALE PER LA QUALIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL FIDEIUSSORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 16.01.2020 | n.742
NON È VESSATORIA LA CLAUSOLA CHE PREVEDA QUALE FORO AGGIUNTIVO QUELLO DELLA DIPENDENZA DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Lucca, Dott. Carmine Capozzi | 18.02.2017 | n.406
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