In materia di fidi bancari, qualora sia eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi il versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Tale prova può essere fornita sia con la produzione del contratto di apertura di credito in conto corrente, sia attraverso altri elementi rivelatori dell’esistenza di un affidamento, purché univoci e concludenti. Invero, la mancanza del contratto scritto di apertura di credito non preclude l’accertamento di un affidamento di fatto allorquando vi siano una serie di elementi che, nel loro complesso, consentono di ritenere l’esistenza di linee di credito.
Per dimostrare l’esistenza di un fido di conto corrente, è sufficiente, infatti, che dagli estratti conto si evinca una situazione di scoperto conto senza alcuna pattuizione scritta tra le parti.
L’esistenza del contratto di apertura di credito non deve essere necessariamente provata con la forma scritta, in quanto le nullità in materia bancaria sono di protezione, potendo, dunque, essere fatte valere solo dal cliente, sicché è nella facoltà di questi rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l’esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta.
Quindi, se al cliente è accordata la possibilità di chiedere l’esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam, conseguentemente non può essergli preclusa ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l’esistenza del contratto; prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l’esistenza dell’affidamento.
L’onere della prova dell’esistenza di un rapporto di apertura di credito compete quindi al cliente, anche se il giudice è tenuto a “valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto”.
In simile prospettiva, assumono rilevanza anche diversi indici fattuali, idonei a provare, sia pure indirettamente, l’esistenza di un contratto di apertura di credito, quali, ad esempio, l’indicazione negli estratti conto dell’applicazione di diversi tassi, intra fido e ultra-fido.
Se dunque astrattamente non può ritenersi preclusa la prova della conclusione di un contratto di affidamento per facta concludentia, si pone il problema di accertare l’esistenza e la misura del fido allorquando il rapporto non sia consacrato in un documento scritto.
Quanto alla prova dell’esistenza del fido la giurisprudenza di merito ha indicato una serie di indici sintomatici della concessione di fatto dell’affidamento, rimessi al prudente apprezzamento del giudice; a titolo esemplificativo:
– la stabilità e non occasionalità dell’esposizione a debito (pluriennale) correlata;
– la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente;
– l’entità del saldo debitore;
– la previsione di una commissione di massimo scoperto;
– l’indicazione della Banca nella centrale rischi della soglia di affidamento;
– la mancata segnalazione negli anni in centrale rischi per sconfino o sofferenza;
– la previsione e l’applicazione di distinti tassi debitori.
Occorre tuttavia evidenziare che la presenza di tali indici non consente sempre di identificare la misura dell’affidamento.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia, nella sentenza n. 5688 del 7.7.2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO BANCARIO: AI FINI DELLA PRESCRIZIONE È IRRILEVANTE IL “FIDO DI FATTO”
L’AFFIDAMENTO RICHIEDE LA FORMA SCRITTA “AD SUBSTANTIAM”, LA CUI PROVA GRAVA SULL’ATTORE IN RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Elena Manuela Aurora Luppino | 01.09.2021 | n.1183
AFFIDAMENTO: INAMMISSIBILE IL FIDO DI FATTO
È SEMPRE RICHIESTA LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM
Sentenza | Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Elena Manuela Aurora Luppino | 01.09.2021 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/affidamento-inammissibile-il-fido-di-fatto
INDEBITO: IRRILEVANTE IL FIDO DI FATTO, OCCORRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
È ONERE DEL CORRENTISTA DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELL’AFFIDAMENTO
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Coccetti | 15.02.2021 | n.184
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