Non risulta provato che la revoca del contributo pubblico, dovuta alla mancata realizzazione del progetto finanziato, sia dovuta alla mancata concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca. E’ invece provato che l’attrice non si è attivata per chiedere la cancellazione dell’ipoteca.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Dionisio Pantano, con la sentenza n. 1738 del 21 dicembre 2023.
Un’azienda agricola conveniva in giudizio la banca per non avere la medesima concesso il mutuo richiestole per la realizzazione di un’attività agrituristica sul terreno e nel complesso rurale di proprietà dell’attrice a causa della presenza di un’iscrizione pregiudizievole in danno della proprietà.
Parte attrice assumeva che la mancata concessione del mutuo poggiava in verità su un errore di cui la banca non si sarebbe resa conto in quanto l’iscrizione era illegittima, non essendo stata iscritta contro l’attrice ma contro la di lei sorella.
A seguito del negato mutuo, parte attrice aveva perso il finanziamento pubblico ricevuto dalla Regione con restituzione di quanto già a tal fine ricevuto. Pertanto, citava in giudizio l’istituto di credito assumendo di aver dovuto, per effetto dell’illegittima condotta imputabile alla Banca, restituire la somma di € 100.559,95, di non aver potuto utilizzare il finanziamento regionale a fondo perduto pari ad € 201.000,00 e di aver dovuto fare a meno della futura redditività del progetto finanziato pari ad € 290.048,51.
Il Tribunale, investito della causa, ha rigettato la domanda in quanto non era stato in primo luogo provato che l’impossibilità di accogliere la domanda di mutuo ipotecario dipendesse dall’esistenza dell’iscrizione pregiudizievole né che la revoca del contributo della Regione fosse determinato dalla mancata erogazione del mutuo ipotecario richiesto alla Banca e, quest’ultima, da una condotta omissiva (mancata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria in rinnovazione) da parte della convenuta.
A ciò aggiungevasi che, nel corso del procedimento, l’attrice aveva omesso tutta una serie di attività esigibili usando l’ordinaria diligenza, che avrebbero evitato i danni lamentati (art. 1227 c.c.).
Per le ragioni esposte, le domande avanzate dall’attrice sono state rigettate, con condanna parziale alla refusione delle spese di lite in favore della banca convenuta.
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