ISSN 2385-1376
Testo massima
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.
Non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni confluiti nel fondo patrimoniale per debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi, qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni
Alle medesime condizioni potrà iscriversi ipoteca non volontaria sui beni conferiti al fondo patrimoniale.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Cicala – Rel. Perrino, con ordinanza n. 3738, resa in data 24.02.2015.
Nel caso in esame, il titolare di un’azienda agricola impugnava, congiuntamente alla moglie, terza non debitrice, l’iscrizione ipotecaria operata dall’Agente per la riscossione sui beni dell’azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, assumendo che il debito per il quale era stata operata l’iscrizione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e dunque estraneo ai bisogni della famiglia.
L’Agente per la riscossione proponeva ricorso avverso la sentenza resa in grado di appello, che aveva affermato la natura extra familiare – nello specifico tributaria- del debito cui l’ipoteca stessa si riferiva chiedendone la cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, sovvertendo l’interpretazione fornita dal Giudice di appello e fondando la propria pronuncia su una più ampia accezione della categoria dei bisogni della famiglia.
In particolare, il Giudice di legittimità, ha escluso che debba guardarsi sic et simpliciter alla natura dell’obbligazione al fine di formulare il giudizio di ammissibilità dell’azione esecutiva sui beni conferiti al fondo patrimoniale, rinviando ad un accertamento in fatto circa la destinazione del debito d’impresa in relazione al soddisfacimento dei bisogni cui è funzionale la costituzione del fondo.
Si è pertanto ritenuto che il criterio cui far riferimento al fine di legittimamente sottoporre ad azione esecutiva i beni conferiti in fondo patrimoniale sia “non già la natura dell’obbligazione, quanto piuttosto la relazione esistente il fatto che l’ha generata ed i bisogni della famiglia, ritenuti tali dai coniugi anche in considerazione del tenore di vita familiare”.
In ragione di tale interpretazione estensiva, laddove l’accertamento condotto nel caso specifico attesti la riconducibilità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia latamente intesi ed in assenza di prova contraria fornita dai coniugi, su cui grava l’onus probandi, non sarà invocabile da questi ultimi il vincolo di indisponibilità gravante sui beni conferiti al fondo patrimoniale al fine di paralizzare l’azione esecutiva attivata dal creditore sulla base di debiti di impresa.
Ciò posto, e rilevato che “l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria”, deve dunque ammettersi la legittimità dell’iscrizione ipotecaria in narrativa nonostante la limitazione di cui all’art. 169 c.c..
In conclusione, il ricorso è stato accolto con una interpretazione sostanziale relativamente alla concreta natura del debito in relazione ai bisogni della famiglia.
Sul punto, vedasi i seguenti precedenti:
FONDO PATRIMONIALE: ANCHE I DEBITI SORTI NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA SONO CONTRATTI PER I BISOGNI DELLA FAMIGLIA
GRAVA SULL’OPPONENTE L’ONERE DI PROVARE LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL FONDO
Sentenza | Cassazione civile, Terza Sezione | 11-07-2014 n.15886
EQUITALIA: L’ISCRIZIONE IPOTECARIA SU BENI COSTITUITI IN FONDO PATRIMONIALE ONERE DELLA PROVA
IL CONIUGE OPPONENTE DEVE PROVARE L’ESTRANEITÀ DEL DEBITO ALL’ESIGENZE FAMILIARI E LA SUA CONOSCENZA A CARICO DEL CREDITORE
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza | 05-03-2013 n. 5385
EQUITALIA – IPOTECA- FONDO PATRIMONIALE – DICHIARAZIONE CONGIUNTA
I BENI COSTITUITI NEL FONDO PATRIMONIALE POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI ISCRIZIONE DI IPOTECA AD OPERA DI TERZI SOLO IN RELAZIONE ALL’INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL’INTERESSE DELLA FAMIGLIA
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Caterina Arcani | 10-01-2013 n. 9
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 454/2015