Essendo la costituzione di un fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito e rientrando nelle ipotesi delineate dal legislatore ai sensi dell’art 2901, comma 1, n. 1), c.c., ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria è sufficiente la sussistenza del solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, mentre non necessita di prova la sussistenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato alla creditrice, requisito invece richiesto nel caso di negozi a titolo oneroso come evidenziato dal n. 2) dell’art. 2901 c.c..
Questo il principio espresso dal Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, nella sentenza del 28 giugno 2016.
Nella fattispecie considerata, la Banca citava in giudizio dei debitori chiedendo l’accertamento dell’inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai due coniugi con atto pubblico.
All’udienza di comparizione si costituiva in giudizio solo il debitore eccependo, in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Rovigo e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall’attore.
La debitrice convenuta, invece non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale rigettata, preliminarmente, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, dichiarava fondata la domanda proposta da parte attrice e sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
In primo luogo, il Giudice rilevava, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la sussistenza del credito vantato dall’Istituto bancario nei confronti del convenuto, quale socio illimitatamente responsabile della prima società debitrice, nonché amministratore unico e fideiussore della seconda società, anche alla luce del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., atteso che il convenuto, nei propri atti difensivi, aveva contestato solo parzialmente le somme dovute all’Istituto bancario.
In secondo luogo, il Giudicante rilevava la presenza, nel caso in esame, tanto del requisito dell’eventus damni, che della scientia damni.
In ordine all’eventus damni, il Tribunale patavino osservava che la costituzione del fondo patrimoniale oggetto di contestazione aveva comportato una evidente diminuzione della garanzia patrimoniale personale del debitore, sottraendo i beni immobili oggetto del fondo alla potenziale esecuzione coattiva del credito da parte della Banca.
La Suprema Corte di Cassazione ritiene, infatti, sussistere l’eventus damni anche quando l’atto dispositivo comporti una maggiore difficoltà o incertezza nel soddisfacimento coattivo del credito fatto valere, ovvero quando comporti una modificazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio del debitore.
In riferimento all’ulteriore elemento della scientia damni, il Giudice rilevava che in ragione della qualifica rivestita dal convenuto, quale socio illimitatamente responsabile della prima società ed amministratore unico della seconda società debitrice, non poteva, in alcun modo, disconoscersi la piena consapevolezza di quest’ultimo di arrecare con la propria condotta un grave pregiudizio all’Istituto di credito.
Tanto premesso, il Tribunale sottolineato che la costituzione di un fondo patrimoniale costituisce un atto a titolo gratuito e rientra, pertanto, nelle ipotesi delineate dal legislatore ai sensi dell’art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., per cui, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria è sufficiente la sussistenza del solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, mentre non necessita di prova la sussistenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato alla creditrice, accoglieva la domanda, dichiavava l’inopponibilità nei confronti dell’Istituto bancario dell’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMISSIBILE L’AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PIGNORABILITÀ DEI BENI CONFLUITI NEL FONDO
Ordinanza Tribunale di Biella, dott.ssa Silvia Vaghi 03-06-2016
DIVIENE OPPONIBILE CON L’ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO
Sentenza Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Berruti – Rel. Cirillo 24-03-2016 n.5889
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