Ai fini dell’applicazione del divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., a livello soggettivo ed ai fini del riparto dell’onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari, anche in ragione del disposto dell’art. 143, comma 3, c.c..
Nei bisogni familiari sono da includere anche le esigenze volte al pieno mantenimento dell’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Reggio Emilia, Dott. Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 765, depositata in data 20.05.2015.
Nella fattispecie in esame, un debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti dal creditore procedente, deducendo che il bene oggetto di pignoramento era stato conferito dall’esecutato e dal coniuge in un fondo patrimoniale costituito e trascritto anteriormente alla data di notifica del pignoramento.
Il debitore assumeva, in particolare, che il titolo esecutivo azionato era, in realtà, estraneo ai bisogni della famiglia e concludeva, pertanto, chiedendo l’impignorabilità del bene ex art. 170 c.c..
Il creditore procedente, dal canto suo, si costituiva in giudizio, eccependo l’inerenza del titolo azionato ad una vicenda relativa ai bisogni della famiglia e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il coniuge del debitore esecutato interveniva volontariamente in giudizio, aderendo alle difese del marito e sostenendone le ragioni nei confronti del creditore procedente.
Il Tribunale di Reggio Emilia chiariva, preliminarmente, che nel concetto di bisogni familiari devono essere incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento dell’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
In secondo luogo, richiamava, in tema di onere probatorio, l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo cui spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, ricorrendo la presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari, anche in ragione del disposto dell’art. 143, comma 3, c.c. (cfr. Cass. n. 1295/2012, Cass. n. 121730/2007 e Cass. n. 5684/2006).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale osservava che non solo l’opponente non aveva fornito la prova del fatto che il creditore conoscesse l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, ma rilevava, piuttosto, che il titolo esecutivo azionato, nonché gli elementi acquisiti al processo in cui il titolo era stato emesso, consentivano di affermare che il debito fosse stato effettivamente assunto dall’opponente per bisogni inerenti alla famiglia.
In altri termini, l’opponente non aveva provato che si trattava di somme di denaro gestite per esigenze voluttuarie o intenti meramente speculativi e, peraltro, dalla ricostruzione degli atti era, viceversa, emerso che si trattava di investimenti di risparmi familiari, riconducibili ai bisogni familiari.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l’opposizione, condannando il debitore esecutato e la moglie interventrice al pagamento, in solido, delle spese di lite.
Per altri precedenti si possono consultare:
DIVIENE OPPONIBILE CON L’ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO
Sentenza Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Berruti – Rel. Cirillo 24-03-2016 n.5889
PER I CREDITI DERIVANTI DA FATTO ILLECITO È SEMPRE POSSIBILE AGIRE IN EXECUTIVIS
Ordinanza | Tribunale di Como, dott. Alessandro Petronzi | 14.03.2016 | n.14782
FONDO PATRIMONIALE: AGGREDIBILE ANCHE PER DEBITI CONTRATTI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA
PUÒ ISCRIVERSI IPOTECA SU BENI DEL FONDO ALLE STESSE CONDIZIONI PER LE QUALI È POSSIBILE L’ESECUZIONE EX ART. 170 C.C.
Ordinanza Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala – Rel. Perrino 24-02-2015 n.3738
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