L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, quale atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata e non già atto di espropriazione forzata in senso stretto, non è assoggettabile alla disciplina di cui all’art. 170 c.c..
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, sez. quinta, Pres. Greco – Rel. Iannello, con la sentenza del 25.05.2016, n. 10794.
Nella fattispecie considerata, un Ente di riscossione proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui, la C.T.R. Toscana, confermando la statuizione del Giudice di primo grado, aveva disposto la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, nei confronti di un contribuente per mancato pagamento di cartelle esattoriali, sul presupposto dell’impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 c.c..
Innanzi al Giudice di legittimità, l’Ente di riscossione lamentava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360 c.p.c., deducendo che l’art. 170 c.c. farebbe esclusivo riferimento alle procedure esecutive e non anche all’attivazione di misure cautelari e che, pertanto, non sarebbe applicabile alle iscrizioni ipotecarie, quali atti solo propedeutici ad una eventuale e non certa fase esecutiva; che, il concetto di “bisogni di famiglia” andrebbe interpretato estensivamente, come da recente orientamento giurisprudenziale; che, il debitore aveva omesso, ad ogni modo, di provare che il creditore fosse a conoscenza della estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso, rilevando che l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602/1973, alla luce della ricostruzione dell’istituto operata dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 19667 del 18.09.2014, deve essere, correttamente qualificata quale atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria e non già quale atto dell’espropriazione in senso stretto ed escludendone, di conseguenza, l’assoggettabilità alla disciplina prevista dall’art. 170 c.c..
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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