In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell’atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.
Questi i principi espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. De Stefano- Rel. Valle nella ordinanza n. 21184 del 23.07.2021.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contribute pubblicati in Rivista:
FONDO PATRIMONIALE: l’onere della prova non è invertito
Impignorabile se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Solaini | 27.04.2020 | n.8201
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