In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell’art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all’art. 170 c.c..
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo, con l’ordinanza n. 3742 del 9 febbraio 2024.
I coniugi proponevano opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando il diritto della cessionaria di un credito, derivante da mutuo ipotecario, di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti su alcuni beni immobili costituiti in fondo patrimoniale e oggetto di un pignoramento, a seguito del quale l’opposta aveva spiegato intervento nel relativo processo esecutivo.
Il Tribunale di Trento accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione di primo grado.
La società cessionaria ricorreva sulla base di tre motivi.
Con il primo di essi, la ricorrente contestava l’affermazione della corte territoriale secondo la quale, pur essendo valida l’ipoteca espressamente costituita sui beni del fondo patrimoniale, la medesima non consentirebbe al creditore ipotecario di aggredire esecutivamente i beni ipotecati, se non dopo la cessazione del fondo.
Concludeva dunque chiedendo alla Suprema Corte “di confermare – attraverso una lettura coordinata e costituzionalmente orientata degli artt. 169, 170 e 2808 c.c. – che è legittimo, per il terzo creditore, al quale i coniugi abbiano concesso ipoteca volontaria sui beni del fondo patrimoniale a garanzia del finanziamento a loro concesso, procedere ad esecuzione forzata sui beni medesimi a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della parte obbligata, senza incontrare la limitazione di cui all’art. 170 c.c.”.
Secondo la Corte di Cassazione, investita della vicenda, “In diritto, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, laddove venga validamente concessa ipoteca su un bene del fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 169 c.c., il bene ipotecato sarà assoggettabile ad espropriazione dal creditore ipotecario, anche in costanza degli effetti del fondo stesso (esattamente come non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, se di un bene del fondo patrimoniale i titolari dispongano validamente mediante contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 169 c.c., la vendita, abbia efficacia immediata, con il conseguente trasferimento della proprietà del bene all’acquirente e la sua sottrazione a qualunque vincolo di destinazione derivante dal fondo).”.
La possibilità di disporre dei beni del fondo patrimoniale, in virtù di vendita o di concessione di ipoteca sui medesimi è, infatti, prevista espressamente dall’art. 169 c.c.: l’idea che l’ipoteca possa esplicare i suoi effetti solo dopo la cessazione del fondo non ha, di conseguenza, alcun fondamento, né logico, né normativo.
Secondo la Suprema Corte, “Una volta cessato il fondo patrimoniale, l’ipoteca sui relativi beni potrà, come è ovvio, essere costituita validamente, liberamente e senza i limiti previsti in costanza di fondo (potrà discutersi sulla eventuale efficacia sopravvenuta anche delle ipoteche costituite in precedenza, in violazione dei limiti previsti dall’art. 169 c.c., ma la questione esula dall’oggetto del presente giudizio).”.
Gli Ermellini hanno evidenziato che l’art. 169 c.c. prevede espressamente che – in presenza di determinate condizioni – si possa validamente vendere o ipotecare il bene del fondo patrimoniale, anche in costanza del fondo: tale disposizione non può avere altro senso che consentire la vendita, che comporta il trasferimento immediato della proprietà all’acquirente, oppure la costituzione di una garanzia reale quale l’ipoteca, che comporta la possibilità che il bene venga venduto a terzi in sede giudiziale per soddisfare l’obbligazione garantita, ai sensi dell’art. 2808 c.c., nonostante l’esistenza del fondo patrimoniale.
Evidentemente, se sussistono le condizioni richieste dall’art. 169 c.c. per il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali di garanzia sui beni del fondo, vuol dire che tali diritti sono validamente e pienamente trasferiti o costituiti ed essi attribuiscono all’acquirente tutte le facoltà normalmente inerenti ai medesimi: quindi, se viene validamente costituita l’ipoteca su beni del fondo, questi devono necessariamente ritenersi espropriabili per la soddisfazione del creditore ipotecario, ai sensi dell’art. 2808 c.c., a prescindere dalle ragioni per cui fu contratta la relativa obbligazione, in quanto, in presenza delle condizioni di cui all’art. 169 c.c., si verifica, per definizione, il superamento di tutti i vincoli di destinazione e di disposizione dei beni compresi nel fondo, ivi inclusi quelli relativi alla loro pignorabilità.
La volontaria determinazione dei coniugi in ordine alla costituzione dell’ipoteca su uno o più dei beni costituiti in fondo patrimoniale, pertanto, implica univoca abdicazione al regime di peculiare segregazione patrimoniale a quelli impresso all’atto della sua costituzione, comportando il ripristino di quello di asservimento alla responsabilità patrimoniale, benché esclusivamente per il credito per il quale si è scelto di offrire la relativa garanzia reale, ai sensi dell’art. 2808 c.c.
In proposito, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell’art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all’art. 170 c.c.”.
Secondo gli Ermellini “La decisione impugnata non si è conformata a tale principio di diritto, in quanto la corte d’appello aveva, al contrario, ritenuto che, pur essendo valida, l’ipoteca espressamente costituita sui beni del fondo patrimoniale non consentiva al creditore ipotecario di aggredire esecutivamente i beni ipotecati, se non dopo la cessazione del fondo e, di conseguenza che, per farlo in costanza del fondo patrimoniale, fosse necessario verificare se l’obbligazione garantita da ipoteca fosse stata contratta per scopi che il creditore ipotecaria sapeva essere estranei ai bisogni della famiglia, ai sensi dell’art. 170 c.c.”.
La decisione pertanto è stata cassata affinché, in sede di rinvio, fosse rivalutata la questione, in base al principio di diritto sopra esposto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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