In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell’art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un’espressa pattuizione in deroga contenuta nell’atto di costituzione del fondo.
Stante, però, la natura di convenzione matrimoniale dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, con operatività conseguente dell’art. 163 c.c., la libertà negoziale consente di stipulare un patto contrario a quello stabilito nella fase costitutiva del rapporto da fondo patrimoniale, sia pure non senza limiti, non essendo consentite decisioni negoziali in contrasto con l’interesse della famiglia e per il bene della famiglia, in quanto ogni scelta negoziale per essere legittima deve essere coerente con gli interessi della famiglia.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Genovese – Rel. Iofrida, con la ordinanza n. 32484 del 22 novembre 2023.
Accadeva che uno dei due coniugi proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice del gravame, confermativa della sentenza di prime cure, la quale rigettava la richiesta di sentire pronunciare la nullità e/o l’annullamento e/o l’inefficacia dell’atto di modifica del fondo patrimoniale con il quale si era prevista la facoltà di concedere ipoteca sull’ immobile destinato a casa familiare, senza necessità dell’autorizzazione giudiziale prevista dall’art. 169 c.c., pur in presenza di figli minori, e della successiva iscrizione di ipoteca volontaria, necessaria ai fini dell’erogazione di un finanziamento da parte delle banche.
In particolare, i giudici di appello avevano rilevato che:
- a) la modifica con atto pubblico dell’atto di costituzione del fondo, finalizzata ad inserire la possibilità per i coniugi di concedere ipoteca sull’immobile compreso nel fondo patrimoniale, al fine di ottenere un nuovo finanziamento da parte delle banche per eliminare l’esposizione debitoria della società (Omissis), “unica o prevalente fonte di sostentamento della famiglia”, anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, così anche evitando possibili azioni revocatorie, rispondeva all’interesse della famiglia, strettamente legato al risanamento dell’attività commerciale;
- b) se le parti possono sin dall’atto costitutivo derogare a quanto stabilito dall’art. 169 c.c., lo possono legittimamente fare anche successivamente, apportando modifiche alla convenzione, senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare.
Nell’unico motivo di ricorso il coniuge lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 169 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato il precedente costituito dalla sentenza della Cassazione n. 13622/2010, ritenendo similare la fattispecie a quella in esame nella quale, invece, poiché la costituzione del fondo patrimoniale non prevedeva alcuna deroga all’intervento autorizzativo del giudice in caso di atti dispositivi sul beni del fondo in presenza di figli minori, la modifica della regolamentazione del fondo, strettamente correlata all’ottenimento del finanziamento da parte delle banche ed alla iscrizione dell’ipoteca sull’unico bene del fondo, intervenuta dopo la costituzione del fondo, doveva essere autorizzata dal giudice.
La Suprema Corte riteneva tale censura infondata. Infatti, da un lato la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell’art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un’espressa pattuizione in deroga contenuta nell’atto di costituzione del fondo; dall’altro, stante la natura di convenzione matrimoniale dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, con operatività conseguente dell’art. 163 c.c., la libertà negoziale consente di stipulare un patto contrario a quello stabilito nella fase costitutiva del rapporto da fondo patrimoniale, sia pure non senza limiti, non essendo consentite decisioni negoziali in contrasto con l’interesse della famiglia e per il bene della famiglia, in quanto ogni scelta negoziale per essere legittima deve essere coerente con gli interessi della famiglia.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte respingeva il ricorso e dichiarava le spese del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SE NON FORNITA LA PROVA CONTRARIA ALLA PRESUNZIONE DI INERENZA, L’ISTANZA DI SOSPENSIONE VA RIGETTATA
Ordinanza | Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Tonon | 12.02.2020
FONDO PATRIMONIALE: L’ONERE DELLA PROVA NON È INVERTITO
IMPIGNORABILE SE IL CREDITO PER CUI SI PROCEDE È SOLO INDIRETTAMENTE DESTINATO ALLA SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE FAMILIARI DEL DEBITORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Solaini | 27.04.2020 | n.8201
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fondo-patrimoniale-lonere-della-prova-non-e-invertito
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