ISSN 2385-1376
Testo massima
La costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, sia quando vengano ivi destinati beni di proprietà del singolo, sia quando i coniugi conferiscano beni di proprietà detenuti in comunione.
Il fondo patrimoniale, se costituito in epoca successiva all’assunzione del debito, viene revocato sulla base della mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assumano rilevanza la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né l’eventuale partecipazione del terzo al negozio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Fausta Como, con sentenza emessa in data 14 gennaio 2014 in materia di revocatoria ordinaria di un fondo patrimoniale.
Nel caso di specie, due coniugi avevano costituito due fondi patrimoniali, comprensivi di tutti i beni di famiglia, allo scopo di sottrarre il proprio patrimonio a possibili esecuzioni intentate dalle banche creditrici con le quali avevano rapporti obbligatori garantiti da contratti di fideiussione.
Le banche avevano quindi esperito azione revocatoria contro gli atti di costituzione dei fondi per evitare di subire un pregiudizio alle proprie ragioni di credito.
Secondo il Tribunale, essendo l’atto di costituzione del fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito, l’azione revocatoria poteva essere accolta sol che ricorressero di due requisiti: l’eventus damni ed il consilium fraudis.
Per dimostrare la natura di atto a titolo gratuito del fondo patrimoniale, il Giudice di primo grado ha richiamato un precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “l’atto di costituzione di fondo patrimoniale riveste natura di atto di liberalità non solo quando vengano ivi destinati beni di proprietà del singolo, ma anche quando i coniugi conferiscano beni di proprietà comune poiché in tal caso non solo ha luogo una rinuncia gratuita alle facoltà insite nel diritto di proprietà in favore della famiglia, ma si verifica l’ulteriore conseguenza che, cessato il fondo per una causa prevista dalla legge, il giudice può sottrarre ai conferenti una quota dei beni attribuendola ai figli di costoro” (cfr. Cass. 2.12.1996 n.10725).
Acclarato tale presupposto di base, il giudice ha riconosciuto la sussistenza dei due requisiti per l’accoglimento dell’azione revocatoria.
Infatti, è da ritenersi indubbio l’eventus damni, in quanto il fondo patrimoniale, nel caso di specie, comprendeva tutti i beni di proprietà dei coniugi, per cui per i creditori sarebbe stato impossibile soddisfare altrimenti le proprie ragioni.
Con riferimento, invece, al consilium fraudis il Tribunale ha ribadito il principio codicistico secondo il quale, in caso di atto a titolo gratuito posto in essere dopo il sorgere del credito, esso deve ritenersi sussistente in re ipsa.
Nel caso di specie, essendo stato il fondo patrimoniale costituito dopo il sorgere dei rapporti obbligatori con le banche e, quindi, dopo la conclusione dei contratti di fideiussione con le stesse, il requisito soggettivo rappresentato dall’intenzione del debitore di ledere la garanzia creditoria non doveva ritenersi rilevante.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità, si era già in precedenza pronunciata affermando che “allorquando si verta nell’ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale in epoca successiva all’assunzione del debito, è bastevole la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assumano rilevanza la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né l’eventuale partecipazione del terzo al negozio” (cfr. Cass. 29.4.2009 n. 10052).
Il Giudice ha, pertanto, accolto la domanda delle banche creditrici e dichiarato l’inefficacia degli atti impugnati nei confronti dell’attrice e degli interventori.
Testo del provvedimento
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