ISSN 2385-1376
Testo massima
In virtù del combinato disposto degli artt. 2903 c.c. e 2935 c.c., in materia di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo; e tale momento va individuato, in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale, in quello nel quale avviene l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che è il giorno nel quale l’atto diviene opponibile ai terzi.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. terza, Pres. Berruti Rel. Cirillo, con la sentenza n. 5889 del 24.03.2016.
Nel caso di specie, i ricorrenti depositavano ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna, aveva rigettato il gravame proposto da due coniugi, diretto all’accertamento e conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria esperita in relazione alla costituzione di un fondo patrimoniale.
In primo luogo, i coniugi lamentavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 2901 c.c., con riferimento a quella parte della sentenza che aveva rapportato la verifica del consilium fraudis alla data di annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale anziché a quella della sua effettiva stipulazione, rammentando una serie di circostanze di fatto a dimostrazione della loro assoluta solidità patrimoniale ed osservando che il ritardo nell’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale fosse riconducibile alla responsabilità esclusiva del notaio rogante.
In secondo luogo, i ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 2903 c.c., in relazione al capo di sentenza che aveva ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, osservando che, ai sensi dell’art. 2903 c.c., l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data dell’atto e che l’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale rileverebbe ai soli fini dell’opponibilità ai terzi.
La Suprema Corte, rilevata l’ininfluenza delle argomentazioni prospettate nel ricorso aventi ad oggetto sia la solidità patrimoniale dei ricorrenti anche dopo la costituzione del fondo patrimoniale, sia la presunta inerzia del notaio rogante in ordine all’annotazione dell’atto costitutivo a margine dell’atto di matrimonio, richiamava il precedente giurisprudenziale reso dalle Sezioni Unite con sentenza 13 ottobre 2009, n. 21658, osservando che la costituzione del fondo patrimoniale è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio; mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.
In ordine alla eccezione di prescrizione sollevata dai ricorrenti, la Corte ha specificato che il termine di prescrizione dell’azione revocatoria decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo, aggiungendo che tale momento va individuato, in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale, in quello nel quale avviene l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che è il giorno nel quale l’atto diviene opponibile ai terzi.
Il Giudice di legittimità, sulla base delle argomentazioni suesposte, ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Si veda anche:
COSTITUZIONE FONDO PATRIMONIALE: ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO, OPPONIBILITÀ AI TERZI
IN MANCANZA DI ANNOTAZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO, IL FONDO MEDESIMO NON È OPPONIBILE AI CREDITORI
La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.
Sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite 13-10-2009 n.21658
Testo del provvedimento
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