L’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella concreta relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia, potendovi rientrare ogni sorta di credito, se volto al pieno mantenimento ed allo sviluppo della famiglia, ed escludendosi solo quei crediti sorti per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Per i crediti derivanti da fatto illecito è sempre possibile agire in executivis e non trova applicazione il disposto di cui all’art. 170 c.c. atteso che la norma testualmente fa riferimento esclusivamente a debiti “contratti”, così includendo solo i debiti ex contractu, ed escludendo quelli ex delicto.
E’ irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire comunque in via revocatoria.
Questi i principi enunciati da Tribunale di Como, Dott. Alessandro Petronzi, con l’ordinanza n. 14782 del 14.03.2016.
Nella fattispecie, con ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c., l’opponente, coniuge di un debitore esecutato, deduceva l’impignorabilità di alcuni beni oggetto dell’esecuzione, in quanto conferiti in fondo patrimoniale ritualmente costituito per atto pubblico e debitamente pubblicizzato.
Un comproprietario del compendio oggetto del pignoramento deduceva l’improcedibilità della procedura esecutiva, rilevando l’erronea indicazione nella sentenza del codice fiscale della parte, nonché l’irritualità ed intempestività della riassunzione; i creditori chiedevano il rigetto dell’eccezione di improcedibilità e dell’opposizione di terzo alla luce della mancata dimostrazione della estraneità dei crediti ai bisogni della famiglia.
Il Tribunale di Como, chiarito che la costituzione di un fondo patrimoniale determina un effetto segregativo patrimoniale dei beni conferiti, laddove finalizzati al soddisfacimento dei beni della famiglia, osservava che, ai sensi della disposizione di cui all’art. 170 c.p.c., l’azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo è impedita per i debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il suddetto effetto preclusivo, tuttavia, risulta subordinato ad una duplice verifica: all’annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio con funzione di pubblicità dichiarativa ex art. 162 c.c. ed alla sua trascrizione nei registri immobiliari con funzione di mera pubblicità notizia, qualora oggetto del fondo siano beni immobili.
L’onere della prova circa l’applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (ex multis, Cass. 1652/2016), non assumendo rilevanza l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, in presenza dei presupposti, di agire in via revocatoria.
Il Tribunale chiariva, inoltre, che per i crediti derivanti da fatto illecito è sempre possibile agire in executivis atteso che la norma (art. 170 c.c.) testualmente cita solo i debiti ex contractu, per cui in forza del principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, resterebbero esclusi dalla protezione del fondo patrimoniale i debiti ex delicto.
Il Tribunale di Como, rilevata, in proposito, l’infondatezza dell’eccezione di irritualità della riassunzione in ragione della tempestività del deposito della relativa istanza e verificata, da una parte, l’anteriorità della costituzione del fondo patrimoniale rispetto all’instaurazione della procedura esecutiva, ma dall’altra, la mancata allegazione da parte dell’opponente, della prova, in ordine alla dichiarata estraneità dei debiti in questione rispetto ai bisogni familiari, rigettava l’istanza di sospensione del processo esecutivo, fissava l’udienza ex art. 569 c.p.c. per la sua prosecuzione, assegnava il termine perentorio di 60 gg. per l’eventuale introduzione del giudizio di merito e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FONDO PATRIMONIALE – QUATTRO CONDIZIONI PER L’OPPONIBILITÀ AL CREDITORE PIGNORANTE
L’ONERE DELLA PROVA DEI PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ DELL’ART.170 CC GRAVA SUL DEBITORE CHE INTENDE AVVALERSI DEL REGIME DI IMPIGNORABILITÀ DEI BENI
Sentenza Cassazione civile sezione terza 19-02-2013 n.4011
FONDO PATRIMONIALE: L’ONERE DELLA PROVA È SOLO A CARICO DEL DEBITORE OPPONENTE
LA MANCATA ALLEGAZIONE DELLE FONTI E DELLE RAGIONI DEI DIVERSI RAPPORTI OBBLIGATORI INTRATTENUTI CON I CREDITORI COMPORTERÀ IL RIGETTO DELL’OPPOSIZIONE
Sentenza Cassazione civile, sezione terza 07-02-2013 n.2970
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – FONDO PATRIMONIALE – ALLEGAZIONE ANNOTAZIONE
L’OPPONENTE HA L’ONERE DI INDIVIDUARE L’ANNOTAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO NELL’ATTO INTRODUTTIVO DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE IN CUI FA VALERE L’ESISTENZA DELLO STESSO
Sentenza Cassazione civile, sezione terza 28-09-2012 n.16526
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-all-esecuzione-fondo-patrimoniale-allegazione-annotazione.html
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