Se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Solaini con l’ordinanza n. 8201 del 27 aprile 2020.
Una banca sottoponeva a pignoramento la quota del 50% di due immobili che una debitrice aveva in comproprietà con il marito. Quest’ultimo proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo che i beni erano stati costituiti in fondo patrimoniale da parte di entrambi i coniugi e che, a quella data, la debitrice esecutata risultava fideiussore di un finanziamento; i due immobili erano stati pignorati dalla banca creditrice, mentre l’atto costitutivo di fondo patrimoniale era divenuto oggetto di azione revocatoria ovvero in subordine di simulazione proposta dalla stessa banca. Il ricorrente contestava l’ammissibilità del pignoramento, trattandosi di beni sottratti a quella procedura ex art. 170 c.c., mentre, la banca creditrice contestava il fondamento della domanda allegando che l’attività imprenditoriale, nel cui ambito era stato contratto il debito, non era estranea ai bisogni della famiglia.
Il Tribunale rigettava il ricorso, sull’assunto che era ragionevole ritenere che la debitrice ritraesse dall’attività imprenditoriale, nel cui ambito il debito era stato contratto, proventi destinati anche alle necessità della famiglia.
Veniva proposto appello a cui resisteva la Banca e la Corte territoriale accoglieva il gravame ritenendo provato che il finanziamento ottenuto dalla società e garantito con la fideiussione, era stato interamente speso dalla società per l’acquisto di beni strumentali e che, quindi, il finanziamento era destinato all’attività d’impresa e non a soddisfare esigenze familiari, se non in via assai mediata.
Avverso la suddetta pronuncia, la Banca proponeva ricorso per cassazione deducendo il vizio di violazione di legge, in quanto la Corte d’appello aveva erroneamente operato un’inversione dell’onere probatorio, ritenendo che la banca non avesse provato che il debito contratto dalla debitrice riguardasse bisogni propri della famiglia.
Con il secondo motivo, la banca ricorrente rappresentava che, erroneamente, la Corte d’appello aveva sancito l’impignorabilità degli immobili oggetto del fondo patrimoniale, benché il debito fosse stato contratto per l’interesse della famiglia, in un’accezione non restrittiva, che ricomprenda in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo in quanto la Corte d’appello, lungi dall’invertire l’onere probatorio, ha invece accertato in fatto la effettiva destinazione del finanziamento.
Gli ermellini hanno ritenuto infondato, altresì, il secondo motivo in quanto se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
Sul punto, invero, la giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso si è limitata ad affermare la necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari, da non ridurre ai soli bisogni essenziali della famiglia, ma non si spinge certo sino a sostenere la tesi della ricorrente.
Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e non si è pronunciata sulle spese di lite in virtù della mancate difese scritte da parte degli intimati.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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SUSSISTE NEI CASI DI GIUDIZI PROMOSSI DAL CREDITORE PERSONALE DI UNO DEI CONIUGI PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DI UN FONDO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Pres. Frasca – Rel. Porreca | 20.01.2020 | n.1141
FONDO PATRIMONIALE: SOGGETTO A REVOCATORIA PERCHÉ È ATTO A TITOLO GRATUITO
LA NATURA GRATUITA DEL FONDO PATRIMONIALE COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO PER LEGITTIMARE L’ACTIO PAULIANA
Ordinanza | Corte di cassazione – sez. prima, Pres. Ambrosio, Rel. Falabella | 14.02.2018 | n.3641
REVOCATORIA FONDO PATRIMONIALE: LITISCONSORZIO DEL CONIUGE NON DEBITORE E NON PROPRIETARIO DEI BENI
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Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Di Amato – Rel. Travaglino | 03.08.2017 | n.19330
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